Premessa
Il processo verso la trasparenza fiscale si arricchisce di un nuovo tassello. In data 9 marzo 2018, a distanza di poco tempo dalla prima implementazione dello scambio automatico di informazioni finanziarie attraverso il Modello intergovernativo del Common Reporting Standard (CRS), l’OCSE ha pubblicato un nuovo documento – denominato “Model Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshore Structures” (Cfr. contenuti correlati) – che prevede, per determinati intermediari, l’obbligo di comunicare alle autorità fiscali le informazioni relative sia agli schemi elusivi finalizzati ad aggirare il CRS sia alle strutture opache volte a impedire l’identificazione dei titolari effettivi.
Le Mandatory Disclosure Rules sono state elaborate su impulso del G7 delle Finanze, tenutosi a Bari nella primavera del 2017; a conclusione dei lavori, la dichiarazione congiunta dei Ministri delle Finanze aveva invitato l’OCSE a predisporre delle misure per garantire un’effettiva implementazione dello scambio automatico delle informazioni previsto dal CRS, al fine di contrastare la frode e l’evasione fiscale internazionale.
Iniziative di analogo tenore sono in fase di attuazione anche in ambito comunitario: è stata, infatti, recentemente approvata la proposta di modifica della Direttiva 2011/16/UE – sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale – che introduce lo scambio automatico delle informazioni relative agli schemi fiscali potenzialmente elusivi.
Ambito oggettivo degli obblighi di comunicazione
Gli obblighi di comunicazione hanno per oggetto:
- i CRS Avoidance Arrengements;
- le Opaque Offshore Structures.
Per CRS Avoidance Agreements si intendono quegli schemi che hanno per obiettivo, o come effetto, l’elusione dello scambio automatico delle informazioni. Il documento dell’OCSE elenca una serie di indici rivelatori dello schema elusivo; in sintesi, si tratta di espedienti che mirano ad aggirare i presupposti per l’applicazione del CRS, e che possono riguardare il conto finanziario oggetto dello scambio automatico (il Financial Account), il soggetto titolare del conto (l’Account Holder) o l’istituzione finanziaria tenuta a scambiare le informazioni (la Reporting Financial Institution).
Con la categoria delle Opaque Offshore Structures si fa invece riferimento ai veicoli privi di una effettiva attività economica, localizzati in una giurisdizione diversa da quella del titolare effettivo (beneficial owner) e caratterizzati da una struttura opaca volta ad ostacolare l’identificazione del titolare effettivo.
Secondo il documento dell’OCSE, l’opacità della struttura si riscontra nell’uso di nominees o nel ricorso a strumenti di controllo indiretto, diversi dalla proprietà formale, o che consentono di avere accesso agli assets sottostanti senza essere identificati come titolari effettivi. Un ulteriore indice di opacità viene riscontrato nell’uso di entità (quali, ad esempio, il trust) localizzate in giurisdizioni che non prevedono l’obbligo di individuare il titolare effettivo [1].
Per contro, la struttura non si considera opaca nel caso di investitori istituzionali (quali banche, entità governative o società quotate) o nel caso in cui il veicolo sia localizzato nella stessa giurisdizione di residenza del titolare effettivo.
È importante sottolineare che le Opaque Offshore Structures possono riguardare ogni tipologia di asset e non sono, dunque, limitate alle attività finanziarie che si qualificano come Financial Account ai fini dell’applicazione del CRS.
I soggetti obbligati a fornire le informazioni
Sotto il profilo soggettivo, gli obblighi di comunicazione gravano sui soggetti che assumono la qualifica di intermediari nel contesto delle Mandatory Disclosure Rules; in tale categoria vengono ricompresi:
- i Promoters, ovvero i soggetti che allestiscono o propongono gli schemi elusivi e le strutture opache; e
- i Service Providers, ovvero i soggetti che prestano assistenza nell’ideazione, nell’offerta o nell’implementazione di tali schemi e strutture.
In termini concreti, si tratta di una categoria molto ampia che include i consulenti legali, contabili e finanziari nonché gli intermediari finanziari.
Per i Service Providers, però, l’obbligo di comunicazione è previsto solo nei casi in cui è ragionevole attendersi che tali soggetti siano a conoscenza del disegno elusivo. Così, ad esempio, una banca che, nel quadro della propria attività ordinaria, apre un conto per una società non residente, non dispone, normalmente, di informazioni sufficienti per determinare se tale società integri una Opaque Offshore Structure; di conseguenza, la banca non può essere considerata come Service Provider ai fini delle regole di disclosure.
I Promoters e i Service Providers hanno l’obbligo di comunicare le informazioni alle Autorità fiscali della giurisdizione ove, in alternativa: (i) sono costituiti; (ii) hanno la residenza o il place of management; (iii) operano tramite una stabile organizzazione; nel caso in cui il contribuente che si avvale del disegno elusivo sia residente in una diversa giurisdizione, si procederà allo scambio delle informazioni secondo gli strumenti di cooperazione di volta in volta applicabili.
Gli intermediari non sono tenuti, tuttavia, a divulgare le informazioni tutelate dal segreto professionale, nella misura in cui tale divulgazione rivelerebbe informazioni confidenziali detenute da un avvocato o da altro rappresentante legale, così come definito dal Commentario all’articolo 26 della Convenzione Modello OCSE.
In tutti i casi in cui l’obbligo di comunicazione non può essere assolto dall’intermediario, tale obbligo si trasferisce al capo al soggetto (Reportable Taxpayer) che si avvale degli schemi elusivi o delle strutture opache.
Contenuto e tempistica degli obblighi di disclosure
Formano oggetto di comunicazione le seguenti informazioni:
- il nome e la residenza fiscale dei soggetti a vario titolo coinvolti nello schema elusivo o nella struttura opaca (l’intermediario, il cliente di questi, la persona che si avvale del CRS Avoidance Arrangement o il titolare effettivo della Opaque Offshore Structure);
- una descrizione delle caratteristiche dello schema elusivo o della struttura opaca;
- le giurisdizioni ove si prevede di implementare tale schema o struttura.
Per quanto attiene alla tempistica della comunicazione, questa dovrebbe avvenire entro trenta giorni dalla data in cui l’intermediario ha predisposto lo schema elusivo o la struttura opaca, ovvero ha prestato assistenza nell’ideazione, nell’offerta o nell’implementazione dello schema o della struttura.
Una regola speciale è prevista per i CRS Avoidance Agreements posti in essere nell’intervallo temporale compreso tra la data del 29 ottobre 2014 [2] e la data di implementazione delle disclosure rules; in tale ipotesi, il soggetto che si qualifica come Promoter è tenuto a comunicare lo schema elusivo entro 180 giorni dalla implementazione delle disclosure rules. Non sono, tuttavia, previsti obblighi di comunicazione nel caso in cui il conto finanziario oggetto dello schema elusivo sia inferiore a USD 1.000.000.
[1] Cfr. S. Massarotto e V. Maiese, I trust discrezionali e lo scambio automatico di informazioni finanziarie, in Corriere Tributario n. 35/2016, pagg. 2693 e segg.
[2] Data in cui 90 giurisdizioni si sono impegnate pubblicamente ad attuare il CRS e 51 giurisdizioni hanno firmato l’accordo multilaterale sullo scambio di informazioni.