Con Comunicazione n. DTC/13038246 del 6 maggio 2013 la Consob ha risposto a dei quesiti relativamente alla vendita di diamanti tramite intermediazione di istituti di credito.
In particolare era stato chiesto alla Consob di fornire alcuni chiarimenti in ordine all’applicabilità della disciplina dettata dal D.Lgs n. 58/1998 (TUF), in materia di offerta al pubblico, ad operazioni di vendita di diamanti effettuate da alcune società per il tramite del canale bancario.
Nel caso di specie la Consob ha evidenziato come l’acquirente del diamante abbia il pieno diritto di godere e disporre del bene e, dunque, la facoltà di alienarlo o utilizzarlo altrimenti. L’eventuale provento percepito con la (proficua) rivendita del bene rappresenta, dunque, solo una delle possibili modalità di godimento del bene stesso da parte del proprietario.
L’esclusione del regime dell’offerta al pubblico dettata dal Testo Unico della Finanza si giustifica quindi in funzione dell’assenza di uno specifico “rendimento di natura finanziaria”, non riconducibile al mero apprezzamento conseguente all’andamento delle quotazioni del bene nel tempo.
In tal senso, ciò che rileva ai fini dell’individuazione dell’investimento di natura finanziaria è piuttosto l’effettiva e predeterminata promessa, all’atto dell’instaurazione del rapporto contrattuale, di un rendimento collegato al bene.
Inoltre, osserva la Consob, per configurare un investimento di natura finanziaria, non è sufficiente che vi sia un accrescimento delle disponibilità patrimoniali dell’acquirente (cosa che potrebbe realizzarsi attraverso talune modalità di godimento del bene come ad esempio con la rivendita del diamante) ma è necessario che l’atteso incremento di valore del capitale impiegato (ed il rischio ad esso correlato) sia elemento intrinseco all’operazione stessa.