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Giurisprudenza

Offerta fuori sede di strumenti finanziari: l’investitore può derogare a proprio vantaggio il foro del consumatore

14 Febbraio 2012

Cassazione Civile, Sez. VI, 08 febbraio 2012, n. 1875

Di cosa si parla in questo articolo

Con ordinanza n. 1875 del 08 febbraio 2012, la Suprema Corte di Cassazione ha enunciato il principio secondo cui per le controversie concernenti l’offerta fuori sede di strumenti finanziari, cioè relativa a contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il consumatore investitore può adire un giudice diverso da quello del foro del consumatore ex art. 63 d.lgs. n. 206 del 2005, competente per territorio giusta uno dei criteri posti agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., senza che, in accoglimento della relativa eccezione sollevata dal professionista ovvero d’ufficio, tale giudice possa dichiarare la propria incompetenza anche a svantaggio, e cioè in pregiudizio dell’interesse, del consumatore.

Secondo la Cassazione, infatti, in difetto di una specifica disposizione che disciplini le conseguenze o le sanzioni in ordine alla violazione dell’art. 63 d.lgs. n. 206 del 2005 – il quale appunto prevede che per le relative controversie civili “la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato” – deve ritenersi applicabile il regime di cui all’art. 36 d.lgs. n. 206 del 2005, ed in particolare la nullità c.d. di protezione, operante quindi solamente a vantaggio del consumatore, delle (sole) clausole vessatorie o abusive. A tale stregua essa, pur essendo rilevabile anche d’ufficio dal giudice, non può in ogni caso ridondare a scapito del consumatore medesimo.

Sulla base di tale presupposto la Corte ha ritenuto che, ove l’investitore ravvisi maggiormente rispondente al proprio interesse non avvalersi del foro del consumatore, deve ritenersi al medesimo senz’altro consentito derogarvi, anche unilateralmente, con l’adire un giudice territorialmente competente in base ad uno dei criteri posti agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. ovvero quello indicato nel contratto, rimanendo da siffatta sua scelta comunque non scalfita l’esigenza di tutela contro l’unilaterale predisposizione ed imposizione del contenuto contrattuale da parte del “professionista” che la disciplina in argomento è funzionalmente volta a garantire.

Nel caso analizzato dalla Corte, i consumatori – investitori, con domicili in molteplici diverse città, avevano considerato più vantaggioso esperire le proprie azioni su un unico foro, ovvero innanzi al tribunale dove la stessa banca convenuta aveva la propria sede legale, anziché in quelli, tutti diversi, nei quali ogni singolo investitore avrebbe dovuto incardinare la propria causa, così da garantire non solo l’uniformità del giudicato, ma anche consentire un sensibile contenimento dei costi ed una maggiore celerità ed economia processuale.

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