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Giurisprudenza

Offerta fuori sede e diritto di recesso ex art. 30 TUF: le Sezioni Unite accolgono l’orientamento estensivo

4 Giugno 2013

Cassazione Civile, Sez. Un., 03 giugno 2013, n. 13905

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Con sentenza n. 13905 del 03 giugno 2013 le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno risolto il contrasto in ordine ai limiti di applicabilità del diritto di recesso in caso di offerta fuori sede ex art. 30 del TUF, enunciando il seguente principio di diritto.

Il diritto di recesso accordato all’investitore dal sesto comma dell’art. 30 del D.Lgs. n. 58 del 1998 e la previsione di nullità dei contratti in cui quel diritto non sia contemplato, contenuta nel successivo settimo comma, trovano applicazione non soltanto nel caso in cui la vendita fuori sede di strumenti finanziari da parte dell’intermediario sia intervenuta nell’ambito di un servizio di collocamento prestato dall’intermediario medesimo in favore dell’emittente o dell’offerente di tali strumenti, ma anche quando la medesima vendita fuori sede abbia avuto luogo in esecuzione di un servizio d’investimento diverso, ove ricorra la stessa esigenza di tutela.

Sul punto si ricorda come il sesto comma dell’art. 30 TUF prevede che l’efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi al di fuori della sede dell’intermediario autorizzato sia sospesa per la durata di sette giorni, decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore, e che entro il medesimo termine l’investitore possa comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo, al promotore finanziario o all’intermediario. Occorre inoltre che tale facoltà di recesso sia espressamente indicata nei moduli o formulari consegnati all’investitore e nelle proposte contrattuali effettuate fuori sede, ed il successivo settimo comma commina la sanzione della nullità, deducibile solo da parte del cliente, per i contratti che questa indicazione non rechino.

In ordine a tale norma la dottrina e la giurisprudenza avevano fornito interpretazioni diverse rispetto alla nozione di “contratti di collocamento”, intendendola, in senso restrittivo, come circoscritta ai contratti strettamente connessi e conseguenti alla prestazione del “servizio di collocamento”, menzionato dall’art. 1, comma 5°, lett. c) (ed ora anchec-bis), del tuf, ovvero, in senso estensivo, facendovi ricomprendere qualsiasi operazione in virtù della quale l’intermediario offra in vendita a clienti non professionali strumenti finanziari al di fuori della propria sede, anche nell’espletamento di servizi d’investimento diversi, quali ad esempio quelli di negoziazione o di esecuzione di ordini enunciati alle lett. a) e b) dello stesso quinto comma dell’art. 1.

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