Con sentenza del 01 giugno 2016, n. 11401, la Cassazione ha ribadito (v. Sez. Un. n. 13905 del 2013) come la disciplina del recesso in caso di offerta fuori sede ex art. 30 TUF si applica esclusivamente ai singoli rapporti negoziali in base ai quali, di volta in volta, l’investitore si trova a sottoscrivere uno strumento finanziario offertogli dall’intermediario fuori sede, e non, viceversa, la stipulazione del c.d. contratto-quadro, che di per sé non implica l’acquisto di strumenti finanziari ed è perciò sicuramente estranea alla nozione di “collocamento”, sia pur latamente intesa.
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