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OIC 21: chiarimenti in merito alla classificazione in bilancio delle partecipazioni

4 Dicembre 2020
Di cosa si parla in questo articolo
OIC

L’organismo italiano di contabilità (OIC) ha pubblicato la versione definitiva dei propri chiarimenti in merito alla classificazione nell’attivo immobilizzato oppure nell’attivo circolante di partecipazioni acquisite per essere gestite e valorizzate in un arco temporale di medio-lungo periodo per poi essere cedute.

In particolare, evidenzia l’OIC, ciò che rileva ai fini della classificazione in bilancio delle partecipazioni (di controllo e non), secondo l’OIC 21, è la volontà della direzione aziendale e l’effettiva capacità della società di detenere le partecipazioni per un periodo prolungato di tempo.

Dunque, la mera prospettiva di vendita non è condizione sufficiente a determinare la classificazione nell’attivo circolante. Detta partecipazione sarà classificata nell’attivo immobilizzato se l’impresa prevede di venderla e tale partecipazione dopo un periodo prolungato di tempo dalla sua iscrizione in bilancio e se ha la capacità di mantenerla in portafoglio per un periodo prolungato di tempo.

Al riguardo per prolungato periodo di tempo deve considerarsi un arco temporale non inferiore a 12 mesi.

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