L’organismo italiano di contabilità (OIC) ha pubblicato la versione definitiva dei propri chiarimenti in merito alla classificazione nell’attivo immobilizzato oppure nell’attivo circolante di partecipazioni acquisite per essere gestite e valorizzate in un arco temporale di medio-lungo periodo per poi essere cedute.
In particolare, evidenzia l’OIC, ciò che rileva ai fini della classificazione in bilancio delle partecipazioni (di controllo e non), secondo l’OIC 21, è la volontà della direzione aziendale e l’effettiva capacità della società di detenere le partecipazioni per un periodo prolungato di tempo.
Dunque, la mera prospettiva di vendita non è condizione sufficiente a determinare la classificazione nell’attivo circolante. Detta partecipazione sarà classificata nell’attivo immobilizzato se l’impresa prevede di venderla e tale partecipazione dopo un periodo prolungato di tempo dalla sua iscrizione in bilancio e se ha la capacità di mantenerla in portafoglio per un periodo prolungato di tempo.
Al riguardo per prolungato periodo di tempo deve considerarsi un arco temporale non inferiore a 12 mesi.