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OIC 34: chiarimenti sull’applicazione concreta del principio contabile

16 Dicembre 2024
Di cosa si parla in questo articolo

L’OIC ha posto in consultazione una risposta ad un chiarimento sulla possibilità di applicare le disposizioni dell’OIC 34, per distinguere se una società agisce per conto proprio, o per conto di terzi, nel contesto della prima applicazione di tale principio contabile.

In particolare, la questione riguarda il caso di una società che emette buoni pasto, ovvero se quest’ultima debba contabilizzare i ricavi al lordo, oppure al netto dei costi sostenuti, per dare evidenza della commissione realizzata: i buoni pasto, nel caso di specie, sono ceduti ai datori di lavoro che a loro volta li distribuiscono ai propri dipendenti in sostituzione del servizio mensa; dopo l’uso da parte del dipendente, gli esercizi convenzionati incassano il valore del buono pasto dall’emittente, al netto di una commissione negoziata tra emittente ed esercizio convenzionato.

L’OIC nota che, alla luce del paragrafo A.5 dell’OIC 34, l’emittente deve valutare se sta agendo per conto proprio o per conto degli esercizi convenzionati, prendendo in considerazione tutti gli elementi contrattuali; secondo OIC, nel caso di specie, l’oggetto della fornitura è rappresentato dal servizio sostitutivo di mensa che sarà acquistato dal dipendente presso l’esercizio convenzionato e l’emittente:

  • non è responsabile per la fornitura del pasto al dipendente, la cui responsabilità è dell’esercente
  • non ha il rischio magazzino: il costo dei pasti invenduti è sostenuto dall’esercente e il dipendente non può restituire i buoni pasto all’emittente
  • non ha il potere discrezionale di decidere il prezzo del pasto (stabilito dall’esercente)
  • l’emittente negozia con gli esercenti soltanto l’importo della propria commissione.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, l’emittente agisce per conto degli esercizi convenzionati e pertanto in base al paragrafo A.7 dell’OIC 34 deve rilevare il ricavo al netto dei costi sostenuti verso gli esercizi convenzionati, per dare evidenza del valore della commissione ricevuta, rilevata nel momento in cui si consegna il buono pasto al datore di lavoro, poiché è in quel momento la società ha completato la propria prestazione ed il valore della commissione risulta ragionevolmente certo (in linea con il paragrafo 14 dell’OIC 34, la società valuta la ragionevole certezza sulla base dell’esperienza storica, elementi contrattuali e dati previsionali o elaborazioni statistiche).

Eventuali osservazioni sulla bozza di risposta al quesito potranno essere inviate entro il 10 gennaio 2025.

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