L’OIC (Organismo italiano di contabilità) ha pubblicato una Risposta ad un quesito in merito all’OIC 34 – Ricavi, relativamente all’applicazione anticipata al 2023 dei criteri ivi previsti, utili a distinguere se una società agisce per conto proprio o per conto di terzi.
In particolare, è stato chiesto di chiarire se i paragrafi A.5 – A.7 dall’OIC 34 – Ricavi siano compatibili con l’attuale quadro normativo, e, conseguentemente, possano essere applicati prima dell’adozione dell’intero OIC 34, prevista dal 2024.
L’OIC precisa preliminarmente che l’OIC 34 non prevede l’adozione anticipata al 2023: restano applicabili, pertanto, i comportamenti contabili conformi ai principi attualmente vigenti, che peraltro trovano conferma nelle specificazioni contenute nell’OIC 34.
Infatti, il tema della rilevazione dei ricavi da parte di soggetti che operano in qualità di intermediari era stato già affrontato dall’OIC nella Newsletter di settembre 2017: il principio del trasferimento dei rischi e benefici era già presente sia nell’OIC 15, quanto ai ricavi, e sia nell’OIC 13, quanto alla rilevazione delle rimanenze di magazzino.
In tale newsletter si concludeva che: “laddove la società non assuma alcun rischio e beneficio rilevante (ponendo in essere nei fatti un’attività di intermediazione) non iscrive in bilancio né il ricavo della vendita né il costo d’acquisto della materia prima. Iscrive, invece, le commissioni ad essa spettanti e i ricavi derivanti da eventuali servizi prestati”.
Pertanto, applicando i principi contabili attualmente vigenti, quella società che non assume alcun rischio e beneficio rilevante, non iscriverà in bilancio né il ricavo derivante dalla vendita del bene, né il costo d’acquisto del bene.
Tale società, come chiarito dall’OIC 34, dovrà contabilizzare la prestazione fatta al cliente come se agisse per conto di terzi, e quindi iscrivere il valore della commissione ad essa spettante, che sarà rappresentato dal ricavo derivante dalla vendita del bene, al netto dei costi sostenuti per l’acquisto del bene stesso.