L’OIC ha pubblicato oggi in consultazione la bozza di modifica del Principio contabile OIC 5 – Bilanci di Liquidazione.
L’aggiornamento del principio si è reso necessario a fronte delle criticità riscontrate dagli operatori nell’applicazione delle disposizioni attualmente in vigore.
Nell’attuale OIC 5, infatti, la finalità del bilancio di liquidazione è fornire informazioni prognostiche sull’esito della liquidazione, ovvero se ci siano sufficienti flussi finanziari attivi a coprire tutte le passività e gli oneri della procedura liquidatoria; a tal fine, vengono utilizzati criteri valutativi come:
- il valore di realizzo per le attività, anche superiore al valore contabile,
- l’iscrizione di un fondo che accoglie la stima di tutti gli oneri derivanti dallo svolgimento della procedura (fondo per costi e oneri di liquidazione).
Tuttavia, nel corso delle indagini empiriche condotte durante il progetto di revisione del principio, è emerso che il principio attualmente in vigore non trova piena applicazione tra gli operatori e, in particolare:
- la valutazione delle attività al valore di realizzo risulta inapplicata nella prassi nei casi in cui il valore di realizzo sia superiore al valore contabile, soprattutto per motivi prudenziali e di responsabilità da parte dei liquidatori;
- le disposizioni sul fondo per costi e oneri della liquidazione risultano di difficile applicazione, stante le numerose incertezze legate alla stima di tutti gli elementi da considerare lungo la durata dell’intera procedura liquidatoria.
La nuova versione dell’OIC 5 – bilanci di liquidazione è quindi volta a considerare gli elementi maggiormente critici dell’attuale principio contabile, in una logica più prudenziale, ed al fine di consentirne un’applicabilità operativa più ampia; in particolare:
- nella valutazione delle poste dell’attivo verrà utilizzato il criterio del minore tra il costo e il valore di presumibile realizzo desumibile dall’andamento del mercato
- nelle poste del passivo si utilizzerà il criterio del valore di presumibile estinzione
- quanto agli oneri della liquidazione, verranno iscritti fondi solo a fronte di quegli oneri per i quali sussiste un’obbligazione non evitabile da parte della società, non funzionale al completamento della liquidazione
- gli schemi di bilancio saranno più compatibili con la finalità di liquidazione: la classificazione delle voci dell’attivo avverrà esclusivamente per natura, senza distinguere tra capitale immobilizzato e circolante
- le PMI potranno continuare ad utilizzare gli schemi di bilancio ordinario in alternativa a quelli di liquidazione
- anche se il valore di realizzo non è più centrale nella nuova versione dell’OIC 5, l’informazione relativa alle previsioni circa l’esito della procedura liquidatoria è stata recuperata in nota integrativa: i liquidatori illustreranno qui le prospettive della liquidazione, fornendo indicazioni sulla dinamica degli incassi e dei pagamenti attesi, e sulla loro adeguatezza a soddisfare le obbligazioni previste dalla liquidazione.
La consultazione è aperta sino al 31 luglio 2024.