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Oicr immobiliari: applicabile l’esenzione di plusvalenze da cessione di quote

16 Gennaio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 76/2023, ha chiarito in quali casi ricorra l’esclusione dal regime di esenzione delle plusvalenze derivanti dalla cessione delle quote di fondi di investimento immobiliare (Oicr immobiliari), di cui all’art.  5, comma  5 bis,  D. Lgs. n. 461 del 1997.

Nello specifico, l’istante aveva richiesto se nella definizione di ”società ed enti” di cui al comma 5­ bis dell’art. 5 del D. Lgs. n. 461/1997, dovessero o meno essere compresi anche i fondi di investimento immobiliari.

L’Agenzia delle Entrate, in risposta all’interpello, ricorda che l’art. 1, c. 97, della Legge di Bilancio 2023 ha introdotto un successivo comma 5-bis del D. Lgs. n. 461/1997 che preclude, per alcuni redditi realizzati a seguito di cessioni di quote, la fruizione della misura di favore (sul punto si veda l’articolo di approfondimento già pubblicato al presente link).

Nel dettaglio tale norma prevede che tali disposizioni non si applicano ai redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per più della metà, derivi, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nel territorio dello Stato.

Le nuove disposizioni sono state introdotte per allineare il sistema italiano delle imposte sui redditi all’art. 13, paragrafo 4, del Modello Ocse di Convenzione contro le doppie imposizioni, e all’art. 9, paragrafo 4, della Convenzione multilaterale Ocse, che consentono la potestà impositiva dello Stato della fonte per le plusvalenze da alienazione di ”partecipazioni immobiliari’‘.

L’obbiettivo di tali norme è quello di contrastare fenomeni di arbitraggio fiscale realizzati attraverso la cessione di partecipazioni in società immobiliari, al posto della cessione diretta degli immobili.

L’Agenzia, in risposta al quesito, chiarisce preliminarmente che, ai fini dell’individuazione dei fondi pensione e degli organismi di investimento possono beneficiare dell’esenzione tutti quegli organismi di diritto estero che, indipendentemente dalla loro forma giuridica, presentino le stesse finalità di investimento dei fondi pensione e degli Oicr italiani (circolare n. 11/2011).

Ricorda infine l’A.d.E. che il comma 99 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2023 prevede l’esclusione dall’applicazione delle nuove disposizioni stabilite dal citato comma 5-bis, per le plusvalenze realizzate da Organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero (articolo 1, comma 633, della legge n. 178/2020).

Pertanto, l’Agenzia ritiene che i redditi derivanti dalla cessione di quote di Oicr immobiliari non rientrino nell’esclusione introdotta dal citato articolo 5, comma 5-bis, del D. Llgs. n. 461/1997, e che l’eventuale plusvalenza realizzata dall’istante potrà fruire del regime di esenzione.

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