ESMA ha pubblicato oggi l’aggiornamento alle proprie Q&A sull’applicazione della Direttiva 2007/16/CE su taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e della Direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi (AIFMD) con riferimento al periodo di performance.
Le modifiche apportate ai due distinti documenti di Q&A fanno riferimento ad analoghi chiarimenti e perciò di seguito unitamente indicate.
In particolare, le modifiche riguardano i chiarimenti relativi agli Orientamenti della stessa ESMA sulle commissioni di performance degli OICVM e di alcuni tipi di FIA, con riferimento a quelli di cui al paragrafo 40 e ss sul periodo di performance.
Il paragrafo 40 prevede che, laddove il fondo utilizzi un modello di commissione di performance basato su un indice di riferimento, le sottoperformance del fondo rispetto al parametro di riferimento (benchmark) dovrebbero essere recuperate prima che la commissione di performance divenga esigibile. A tal fine, la durata del periodo di riferimento della performance, se inferiore all’intera vita del fondo, dovrebbe essere fissata ad almeno cinque anni.
La Q&A modificata riguarda le modalità con cui deve essere definito il periodo di riferimento della performance utilizzabile per il modello di benchmark.
Sempre sul periodo di performance, è stata introdotta inoltre una nuova Q&A, che tratta il tema dell’applicabilità del periodo massimo di 5 anni al modello hurdle rate.
In questo caso ESMA chiarisce che, come previsto dal paragrafo 42 delle Linee guida, l’unica eccezione all’applicazione del periodo di riferimento di 5 anni per la performance è rappresentata dal modello di commissione a fulcro e ad altri modelli che prevedono una struttura commissionale simmetrica. Per cui il periodo massimo di 5 anni si applica anche al modello hurdle rate.