La Cassazione (sentenza 29 agosto 2012, n. 33385) affronta il tema della punibilità dell’amministratore di fatto della società per il reato di omessa dichiarazione fiscale ex art. 5 del D. Lgs n. 74/2000.
La Corte, riprendendo l’orientamento già espresso in materia di reati fallimentari, ha ricordato come il soggetto che assuma, in base alla disciplina dettata dall’art. 2639 cod. civ., la qualifica di amministratore “di fatto” dì una società, è da ritenersi gravato dell’intera gamma del doveri cui è soggetto l’amministratore “di diritto”.
Ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, l’amministratore di fatto deve quindi ritenersi penalmente responsabile per tutti i comportamenti addebitabili a quello di diritto, anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall’art. 40, comma secondo, cod. pen..