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IVA

Omessa insinuazione al passivo e note di variazione IVA: chiarimenti AE

12 Aprile 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 181 del 7 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle note di variazione IVA per l’omessa insinuazione al passivo fallimentare.

In particolare, evidenzia l’Agenzia delle Entrate, per le procedure concorsuali aperte in data antecedente il 26 maggio 2021, il diritto alla variazione in diminuzione sorge anche nell’ipotesi di omessa insinuazione al passivo della pretesa creditoria, solo laddove il contribuente possa dimostrare l’infruttuosità della procedura fallimentare per mancanza di attivo da liquidare.

Resta inteso che il diritto alla variazione è esercitabile solo alla chiusura della procedura, e ciò anche se, nelle more, sia intervenuta la prescrizione del credito. D’altronde, il creditore che omette di insinuare il proprio credito al passivo ritenendo “antieconomica” la partecipazione al concorso, non beneficia dell’interruzione della prescrizione prevista dall’articolo 2945, secondo comma, del codice civile, che spetta esclusivamente ai crediti ammessi al passivo, né può diversamente azionare la propria pretesa creditoria nelle more dello svolgimento della procedura fallimentare, essendo preclusa qualsiasi iniziativa individuale sul patrimonio del fallito

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