L’omissione di vigilanza mentre può risultare incompatibile con l’effettiva rappresentazione degli illeciti da impedire, è invece perfettamente compatibile con la loro “rappresentabilità” e, dunque, con la colpa.
Il venir meno da parte dei membri del collegio sindacale al proprio obbligo di vigilanza legittima la comminazione di una sanzione “colposa”, laddove alla condotta omissiva dei sindaci seguano gli illeciti degli organi vigilati, poiché non occorre la prova che i primi conoscessero l’attività posta in essere concretamente dai secondi, ma solo che la stessa fosse potenzialmente conoscibile, dato che è legittimamente destinato a presumersi.
Come evidenzia la Cassazione, non si tratta di imputare ai sindaci una responsabilità per il sospetto del compimento di operazioni irregolari o illecite da parte di altri, né di sottoporre gli organi amministrativi a un controllo sul merito delle scelte gestionali, ma di pretendere l’esercizio tempestivo dei poteri ispettivi che la legge pone a carico dei sindaci (artt. 150 e 151 t.u.f., 2403 bis c.c.).