La Cassazione, su opposizione allo stato passivo per omessa comunicazione ex art. 92 l. fall., ha statuito il principio per cui il predetto mancato avviso dei creditori da parte del curatore non integra una causa di non imputabilità del ritardo nella presentazione dell’istanza di ammissione al passivo, qualora venga fornita prova della conoscenza dell’apertura del fallimento da parte degli amministratori della società creditrice.
Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto di dover rigettare il ricorso presentato da s.a.s. creditrice di s.r.l. in liquidazione al fine di vedersi riconosciuto il diritto di ammissione tardiva al passivo fallimentare, ritenendo che l’amministratore della ricorrente, pur in mancanza di specifico avviso ex art. 92 l. fall., avesse tuttavia maturato piena conoscenza circa la pendenza della procedura concorsuale.
Gli Ermellini, richiamando consolidato orientamento giurisprudenziale (Cfr. ex pluribus, Cass. Civ. Sez. I, 22 ottobre 2013, n. 8735), hanno individuato la ratio della decisione nell’applicabilità, anche alle società di persone, del principio dettato dall’art. 1391 c.c. per cui gli stati soggettivi degli amministratori sono da ritenersi riferibili anche alla società di cui questi hanno la legale rappresentanza. Se ne deve, pertanto, dedurre che la conoscenza di un fatto di pertinenza della società da parte dei suoi amministratori può essere ritenuta quale elemento di per sé sufficiente a considerare tale notizia conosciuta anche dalla società.