Nel caso di specie la Corte di Appello di Milano ha riconosciuto sia in capo alla banca girataria che in capo alla banca trattaria una responsabilità per l’omesso controllo delle regolarità formali dell’assegno bancario, rilevando poi come questa fosse da riconoscersi, in una misura inferiore, alla controricorrente, giacché essa si trovava ad operare “in stanza di compensazione”.
In tal senso, la Corte di merito ha accertato come il danno prodottosi fosse ascrivibile sia alla condotta della banca negoziatrice, che aveva reso possibile la riscossione dell’assegno da parte del soggetto non legittimato e sia alla banca trattaria, alla quale era riconducibile, invero, un concorrente comportamento negligente idoneo a integrare gli estremi del fatto rilevante per la determinazione dell’evento dannoso. Difatti, il diligente compimento di tal verifica avrebbe evidentemente condotto all’accertamento dell’irregolarità dell’assegno bancario e al blocco dello stesso.
È opportuno ricordare, difatti, che l’art. 43, comma due, r.d. n. 1736/1933 (cd. “Legge Assegni”), nell’attribuire la responsabilità a colui che paga a persona diversa dal prenditore o dal giratario per l’incasso, fa riferimento sia alla banca girataria che alla banca trattaria, essendo quest’ultima tenuta, quando il titolo le viene rimesso in stanza di compensazione, a rilevarne l’alterazione o falsificazione, qualora questo sia verificabile con la diligenza ex art. 1176, comma II, c.c.
Si è dunque riconosciuto che (i) i due istituti di credito fossero solidalmente responsabili del danno lamentato e che (ii) la domanda di manleva della banca trattaria fosse da intendersi al fine di far valere il proprio diritto di regresso.
Pertanto, la Corte di Cassazione, con la pronuncia in esame, è arrivata a statuire il principio per cui nel caso di obbligazione solidale al risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 2055 c.c., la prescrizione dell’azione di regresso di uno dei coobbligati decorre dall’avvenuto pagamento e non dal giorno dell’evento dannoso, poiché, sulla base di quanto disposto dall’articolo 2935 c.c., il diritto al regresso non può esser fatto valere prima dell’evento estintivo dell’obbligazione.