INPS, con circolare n. 90 del 04 ottobre 2024, illustra la disciplina del nuovo regime sanzionatorio di cui al D.L. 19/2024, in vigore dal 01/09/2024, fornendo alcune precisazioni in merito alla sua applicazione in relazione a ciascuna fattispecie di omissione contributiva, e delle attività di compliance e di accertamento d’ufficio, introdotte dall’art. 30, c. da 5 a 9 e da 10 a 14, del medesimo decreto-legge.
Il legislatore – nel confermare la qualificazione delle fattispecie di omissione e di evasione contributiva, come declinata nel testo previgente alle lett. a) e b) del c. 8 dell’art. 116 L. n. 388/2000 – ha infatti riformulato il testo della lett. b), relativa alla fattispecie dell’evasione, ricorrente anche in caso di dichiarazioni obbligatarie, omesse o non conformi al vero, poste in essere con l‘intenzione specifica di non versare i contributi o premi, mediante l’occultamento, oltre che di rapporti di lavoro e retribuzioni erogate, di redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell’obbligo contributivo.
Rispetto alla misura delle sanzioni civili dovute in caso di omissione o evasione contributiva, l’art. 30 del citato decreto-legge n. 19/2024 ha introdotto alcune modifiche sostanziali, prevedendo una loro diversa modulazione in relazione alla fattispecie ricorrente e ai tempi dell’adempimento.
Inoltre, all’art. 30, c. 1, lettera c), del D.L. 19/2024, viene prevista una specifica disciplina del regime sanzionatorio in caso di tempestiva regolarizzazione delle esposizioni debitorie oggetto di accertamento d’ufficio da parte degli enti impositori, ovvero a seguito di verifiche ispettive.