Ove il Tribunale rigetti la domanda di omologazione del concordato preventivo in forza della maggiore attendibilità della stima operata dal Commissario giudiziale in ordine al valore di un bene offerto ai creditori e dell’attivo realizzabile dalla sua liquidazione, rispetto a quella eseguita dall’attestatore, esso compie una valutazione di merito, inerente alla fattibilità economica del concordato, e non già all’accertamento della sua mancanza di causa concreta.
L’inidoneità della proposta a soddisfare sia pure in minima parte i creditori, che può giustificare il diniego di omologazione, deve emergere “prima facie”, e non dopo la verifica della prognosi favorevole normalmente sottintesa all’approvazione del concordato da parte della maggioranza richiesta dall’art. 177, 1° co., 1. fall., né può essere affermata sulla scorta di un giudizio probabilistico e certamente opinabile, quale quello concernente l’effettivo valore di realizzo dei beni stimato dal Commissario giudiziale.
La proposizione di opposizioni all’omologazione non estende il sindacato del giudice alla fattibilità economica del concordato. La possibile estensione di tale sindacato, in presenza delle ulteriori condizioni richieste dalla legge (contestazione del creditore appartenente ad una classe dissenziente ovvero, nell’ipotesi di mancata formazione delle classi, da creditori che rappresentino almeno il 20% dei crediti ammessi al voto), è infatti limitata alla sola convenienza della proposta, da valutare nel confronto fra il soddisfacimento raggiungibile dai creditori tramite il concordato e quello possibile attraverso le alternative concretamente praticabili.