Nel giudizio di omologazione del concordato preventivo la presenza di crediti tributari oggetto di contestazione, unitamente all’assenza di un adeguato fondo spese, obbliga il Tribunale ad accantonare provvisoriamente le somme corrispondenti, contrariamente al principio generale per cui il Tribunale è titolare della facoltà di non disporre l’accantonamento allorché reputi i crediti contestati non esistenti.
La Suprema Corte giunge ad una simile conclusione per mezzo dell’interpretazione dell’art. 90 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, il quale impone l’obbligo di accantonamento sancendo che “se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è comunque inserito in via provvisoria nell’elenco”.
La ratio di siffatta disciplina speciale si fonderebbe sull’opportunità di evitare il pregiudizio che altrimenti subirebbero, da una parte, i titolari dei crediti non ancora accertati e, dall’altra, i creditori certi per quanto concerne la previsione del piano di soddisfacimento del concordato preventivo.
Nel caso di specie, gli Ermellini hanno, pertanto, cassato la sentenza della Corte di Appello di Venezia che, confermando il decreto di omologazione del concordato preventivo, ha erroneamente valutato come insussistente il credito erariale iscritto a ruolo e previamente riconosciuto dalla Commissione tributaria provinciale di Venezia.