La violazione delle norme generali di cautela sulle modalità di spedizione postale di un titolo di credito, già riempito in ogni suo elemento formale e munito della clausola di non trasferibilità, nel caso in cui il controllo sulla contraffazione e alterazione dell’assegno sia essenzialmente e autonomamente affidato alla banca negoziatrice, tenuta alla verifica formale della genuinità del titolo presentato all’incasso dal sedicente beneficiario e della sua corretta circolazione, non ha adeguata incidenza nella fase di ricostruzione della serie causale giuridicamente rilevante ai fini della valutazione della responsabilità della banca negoziatrice e dell’eventuale concorso del creditore ai sensi dell’art. 1227 , 1 comma, cod. civ., non potendosi risalire all’infinito nell’individuazione della serie causale e dovendosi far riferimento alla causa prossima di cui all’art. 1223 cod. civ., ove il pagamento errato deriva dalla mancata attività di controllo demandata alla banca negoziatrice.
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