La Suprema Corte ha ritenuto fondata la censura mossa dal ricorrente istituto di credito ribadendo il consolidato orientamento per cui, nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione dell’indebito ha l’onere di fornire la prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi (Cass. Civ. nn. 30822/18; 24948/17, 20693/16).
Al riguardo gli estratti conto, in quanto redatti dalla banca, vengono ritenuti idonei ad assurgere ad elementi di prova da far valere contro la medesima, non essendone inoltre indispensabile l’integrale acquisizione; laddove, ai fini del calcolo del dovuto, dovrà prendersi in considerazione il saldo iniziale per come risultante dal primo degli estratti acquisiti.
Proprio circa l’elemento della prova, la pronuncia de qua assume una particolare importanza per il caso in cui gli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente controverso risultino mancanti o parziali
A tal riguardo, la Cassazione – in continuità con un recente arresto della medesima (Cass. 11543/2019) – si è pronunciata nel senso per cui “nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio”.
Nel primo caso, l’accertamento del dare e avere può attuarsi con l’impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto. Potendo valorizzarsi anche quegli elementi idonei quantomeno ad escludere che con riferimento al periodo non documentato da estratti conto il correntista abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo). Cosicché – in tale ipotesi – i conteggi dovranno essere rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti.
Quando invece la domanda sia stata proposta dal correntista, l’accertamento del dare e avere potrà del pari attuarsi con prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar conto del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; potendosi inoltre avvalere di quegli elementi che consentono di affermare che il debito, nell’intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare il maturare di un credito per il cliente stesso nel medesimo periodo. Diversamente, i conteggi dovranno essere elaborati a partire dal primo saldo debitore documentato.