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Giurisprudenza

Onere della prova in materia di illecita segnalazione alla Centrale Rischi Finanziari

11 Luglio 2019

Giuseppe Spataro

Cassazione Civile, Sez. I, 8 gennaio 2019, n. 207 – Pres. Giancola, Rel. Tricomi

Di cosa si parla in questo articolo

Con l’ordinanza n. 207 dell’8 gennaio 2019, la Cassazione, Sezione Prima Civile, ha enunciato il principio per cui la segnalazione illegittima alla Centrale Rischi Finanziari (CRIF) non fa scattare automaticamente il diritto alla liquidazione del danno patrimoniale: spetta a colui che chiede il ristoro la prova del pregiudizio economico sofferto.

Nella vicenda in esame, erano state erroneamente aperte due posizioni debitorie a carico di una Società, con prelievo di due ratei mensili, dal conto corrente bancario. Segnatamente, la Società aveva chiesto due finanziamenti che tuttavia le erano stati negati in quanto risultava segnalata alla CRIF.

Alla luce di tal diniego, la Società aveva proposto il ricorso giurisdizionale dinnanzi il Tribunale di Roma, chiedendo che fosse accertato come la Banca avesse erroneamente e illegittimamente segnalato una posizione di sofferenza alla CRIF, con conseguente condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

Il Tribunale, accogliendo parzialmente la domanda ed escludendo categoricamente la sussistenza del danno patrimoniale, come “danno emergente” e come “lucro cessante”, derivante dalla mancata concessione del finanziamento e mutuo, aveva riconosciuto esclusivamente una somma a titolo di danno non patrimoniale, avendo accertato la violazione dell’art. 11 del Codice della Privacy per violazione del diritto alla reputazione precisando come lo stesso non poteva ritenersi sussistente “in re ipsa” e che la prova necessaria era stata integrata dalla circostanza che il rifiuto del credito era stato conseguito all’esser stata considerata, la Società, “cattivo pagatore”.

Avverso tale decisione, la Società propose il ricorso per Cassazione.

La Suprema Corte, nell’esaminare la questione, ha rilevato come, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 15 e dell’art. 2050 c.c., gravi sul soggetto, che agisce per l’abusiva utilizzazione dei suoi dati personali, l’onere di provare il danno subito.

Pertanto, sulla scorta di quanto già precedentemente chiarito dai giudici di legittimità, si può arrivare ad affermare come, in caso di illecito trattamento dei dati personali per illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi, il danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, non può esser considerato “in re ipsa” per il fatto stesso dello svolgimento dell’attività pericolosa poiché, anche nel quadro di applicazione dell’art. 2050 c.c., il danno, ed in particolare la “perdita”, devono essere sempre allegati e provati da parte dell’interessato (Cass. 25/1/2017, n. 1931) ed, inoltre, anche il pregiudizio non patrimoniale non può mai essere “in re ipsa”, ma deve essere allegato e provato da parte dell’attore, a pena di uno snaturamento delle funzioni della responsabilità aquiliana. La posizione attorea viene, pertanto, agevolata dall’onere della prova più favorevole, come descritto all’art. 2050 c.c., rispetto alla regola generale del danno aquiliano, nonché dalla possibilità di dimostrare il danno anche solo tramite presunzioni semplici e dal risarcimento secondo equità (Cass. 5/3/2015, n. 4443).

Alla luce di quanto affermato, precisando come non vi sia stato alcun alleggerimento dell’onere probatorio a carico della Banca, ed atteso che la prova del pregiudizio sofferto gravi solamente su colui che ne chiede il ristoro, va evidenziato come, nel caso de quo, ciò che la Società risulta aver dedotto è la compromissione dell’accesso al credito, con conseguente impossibilità di dar seguito ai propri progetti di espansione e consolidamento aziendale.

A fronte di tale assunto, il Tribunale ha ritenuto come non fosse stata integrata la prova del pregiudizio patrimoniale subito, osservando come nemmeno in sede di libero interrogatorio del legale rappresentante fossero emersi elementi significativi a supporto.

Concludendo, la Cassazione, con il provvedimento in esame, ha rigettato il ricorso, non essendo provata la sussistenza del danno economico patito, onere, si ribadisce, che incombeva sulla parte ricorrente.

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