L’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2005, nei confronti di una società, ritenuti, tra i rilievi oggetto del provvedimento, non deducibili i costi relativi ad operazioni inesistenti.
Contro tale atto impositivo, la Società proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale competente, e, risultata soccombente, formulava poi appello, risultato anch’esso infruttuoso.
La Società agiva, quindi, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale, affidando il ricorso a diversi motivi.
Per quanto di interesse, parte ricorrente censurava la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 115, cod. proc. civ., e dell’art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973, sostenendo che i fatti non contestati, da cui potere evincere che la società fornitrice non presentasse criticità contabili quanto almeno alle operazioni ritenute inesistenti, risultavano essere numerosi, non potendosi pertanto ritenere sussistente una responsabilità del contribuente per eventuali omissioni del soggetto fornitore, anche tenuto conto del fatto che la fattura è, ex se, un documento inidoneo a documentare il costo.
La Suprema Corte ha ritenuto tale motivo inammissibile, poiché il principio di non contestazione nominato da parte ricorrente non risultava applicabile alla controversia in esame, atteso che i menzionati fatti erano stati comunque valutati dal giudice del gravame, ma ritenuti non idonei a superare il quadro probatorio fornito dall’Amministrazione.
La Corte ha evidenziato, richiamando il proprio orientamento applicabile anche in relazione a fattispecie rilevanti ai fini delle imposte dirette, che “qualora l’Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture relative ad operazioni inesistenti, spetta all’Ufficio fornire la prova che le operazioni commerciali oggetto di fatturazione non sono mai state poste in essere, indicando gli elementi, anche indiziari, sui quali si fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo, altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, trattandosi di dati e circostanze facilmente falsificabili” ( In tal senso, Cass. 428/2015, 29002/2017, 11873/2018).