L’articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che consente all’autorità nazionale di vigilanza di aumentare il prezzo di un’offerta pubblica di acquisto in caso di collusione tra l’offerente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo e uno o più venditori, limitandosi a disporre, per quanto riguarda il prezzo al quale essa può così essere portata, che esso corrisponda al prezzo accertato da tale autorità, a condizione che tale prezzo possa essere desunto in modo sufficientemente chiaro, preciso e prevedibile dall’insieme della normativa nazionale, mediante metodi interpretativi riconosciuti dal diritto interno.
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