Con sentenza del 03 ottobre 2013, il Tribunale di Milano affronta il tema del c.d. danno da “investimento disinformato”.
Nel caso di specie, un fondo di investimento lamentava di essere stato indotto a partecipare, per il tramite di una società veicolo, al lancio di un’OPA su azioni di una terza società ad un prezzo gonfiato. Tale investimento sarebbe stato deciso sulla scorta di dati contabili del tutto inattendibili confezionati con il contributo causale dei convenuti in qualità di amministratori, sindaci e revisore della società oggetto dell’OPA sulla base di una falsa rappresentazione patrimoniale, economica, contabile e finanziaria.
In particolare, il fondo lamentava di essere stato danneggiato dalla condotta decettiva dei funzionari con incarichi gestori, di controllo, di revisione e contabili relativi alla società, consistita nella redazione di documenti contabili e di informazioni al pubblico non corrispondenti alla reale situazione della società, che avrebbe indotto il fondo a dotare la società veicolo di provvista per partecipare all’OPA ad un prezzo “gonfiato”, con successiva perdita dell’investimento, nel patrimonio del veicolo, poi fallito.
Preliminarmente si evidenzia come il Tribunale, già nel corso del processo, in coerenza con l’orientamento già espresso dalla Cassazione (16605/2010), avesse provveduto ad assegnare al fondo attoreo un termine per regolarizzazione la procura, sul presupposto che la domanda proposta da un fondo comune di investimento deve essere qualificata quale domanda pertinente non al fondo ma alla società di gestione del risparmio che ha rilasciato il mandato per conto del fondo medesimo.
Ciò che rileva invece nel merito della vicenda è la figura del c.d. danno da investimento disinformato, fatto valere dall’acquirente di partecipazioni sociali nei confronti degli amministratori e dei sindaci della società le cui partecipazioni sono state oggetto dell’acquisto, quali responsabili della redazione di documenti contabili inattendibili e come tali influenzanti in senso decettivo (quanto al valore delle partecipazioni) la decisione appunto di acquistare la partecipazione, poi risultata di entità non corrispondente alle risultanze contabili con conseguente danno pari al prezzo sborsato per una partecipazione di minore (o di nessun) valore.
Sul punto, nel respingere la domanda attorea, il Tribunale ha evidenziato come il c.d. danno da investimento disinformato si fosse prodotto in capo alla società veicolo, la quale sola aveva partecipato all’OPA, utilizzando (tra l’altro) la provvista fornita dai propri soci.
Diversamente, il danno patito dai soci sarebbe di per sé un danno “riflesso” di quello subito dal patrimonio della società veicolo, e come tale non risarcibile secondo la disciplina di cui all’art. 2395 c.c., legittimante i soci e i terzi ad azioni risarcitorie individuali nei confronti degli amministratori solo in riferimento a pregiudizi subiti “direttamente” in dipendenza degli “atti colposi o dolosi degli amministratori”.
Nè tale dato di fatto potrebbe essere superato dalla natura di “mero veicolo” della società, natura che, se pur può corrispondere alle linee dell’accordo quadro sotteso all’intera operazione, non vale di per sé ad escludere la soggettività giuridica quale soggettività distinta da quella dei propri soci.