Pubblicati sulla Rivista di Diritto Bancario gli articoli di Sandro Amorosino, Professore Ordinario di Diritto dell’Economia, Università di Roma “La Sapienza” dal titolo: “L’opa della Cassa di Risparmio di Bolzano sulla Banca di Cividale ed il preteso coinvolgimento nell’operazione della Fondazione controllante“, e di Gianluca Romagnoli, Professore Associato di Diritto dell’Economia, Università degli Studi di Padova, dal titolo: “Inammissibilità del conseguimento da parte di una fondazione bancaria tramite il lancio di un’offerta pubblica d’acquisto del controllo di una banca terza rispetto a quella conferitaria offerente“.
Di seguito una descrizione della vicenda trattata nei due articoli.
La Cassa di Risparmio (breviter “Sparkasse”) di Bolzano s.p.a. – società soggetta al controllo di diritto di Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano (“Fondazione di Bolzano”) – otteneva da Consob, nel marzo 2022, l’autorizzazione alla pubblicazione di un documento d’offerta relativo all’acquisto della totalità delle azioni ordinarie e dei warrant emessi da Banca di Cividale s.p.a. (“Civibank”), di cui era già azionista.
L’offerta pubblica di acquisto (Opa) volontaria veniva giudicata negativamente dal c.d.a. dell’emittente, sia per quanto concerne l’adeguatezza del corrispettivo proposto, sia per quanto riguarda le prospettive di crescita della società bancaria friulana e la realizzazione delle possibili sinergie tra le strutture aziendali della “scalatrice” e della società “bersaglio”.
In pendenza del periodo d’adesione all’offerta “Civibank” si attivava su più versanti giurisdizionali per contrastare l’iniziativa “altoatesina”.
Prima si rivolgeva al Tribunale UE per ottenere l’annullamento dell’autorizzazione all’operazione rilasciata all’offerente dalla BCE, su proposta di Banca d’Italia. Subito dopo si rivolgeva al T.A.R. Lazio per ottenere l’annullamento dell’”autorizzazione” Consob alla pubblicazione del documento d’offerta di “Sparkasse”.
Sul primo versante prospettava l’invalidità dell’assenso di BCE all’incremento della partecipazione significativa, sino al conseguimento del controllo, per la violazione della disposizione che impone l’accertamento, in sede procedimentale, non solo del rispetto del diritto europeo, ma anche del pertinente diritto nazionale.
Considerato che la verifica dell’Autorità di supervisione europea deve essere estesa tanto alla richiedente quanto alla sua controllante di diritto, veniva eccepito che l’assenso avrebbe indotto, in caso di successo dell’opa, una situazione incompatibile con il diritto italiano.
Infatti, tramite la “Sparkasse”, controllata saldamente dalla “Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano”, in caso di esito positivo dell’Opa, quest’ultima avrebbe conseguito il controllo indiretto di Banca di Cividale s.p.a. in contrasto con il divieto – per le fondazioni di origine bancaria – di acquisire partecipazioni di controllo in società bancarie diverse da quella conferitaria (di cui eccezionalmente è ammessa la conservazione – art. 25, comma 3-bis, d.lgs. 153/1999 – per le sole “fondazioni” aventi sede in Regioni o Province a statuto speciale).
Sul versante “interno”, invece, la società bersaglio contestava l’approvazione da parte di Consob, di un documento d’offerta che riteneva inidoneo a garantire la completa informazione prescritta per consentire agli oblati la formazione di un “fondato giudizio” sulla proposta (art. 103, comma 4, Tuf).
Per la ricorrente “Civibank” Consob, avrebbe erroneamente espresso un giudizio positivo sul documento di offerta non menzionando in alcun modo lo speciale regime applicabile alla “Fondazione di Bolzano”, controllante dell’offerente e quindi destinata – in caso di successo dell’opa – a divenire controllante indiretta della società bancaria “bersaglio”.
Anche per le fondazioni di origine bancaria delle Regioni e Province Autonome varrebbe, infatti, il divieto di mantenimento o di acquisizione del controllo di ulteriori banche, rispetto a quella originariamente controllata, valido per tutte le fondazioni (art. 6, comma 4, d. lgs. 153/1999). L’omessa considerazione di tale divieto avrebbe retroagito, invalidandola, sull’autorizzazione di BCE e, “a cascata”, su quella di Consob.
La Consob, in secondo luogo, avrebbe errato avendo rilasciato l’autorizzazione alla pubblicazione, benché la Fondazione Cassa di Risparmio – offerente sostanziale, tramite la controllata Cassa di Risparmio s.p.a. – non avesse ottenuto l’autorizzazione preventiva all’operazione da parte del Ministero dell’Economia, prevista per il caso di operazioni relative alle partecipazioni bancarie detenute dagli enti conferenti, ora fondazioni (art. 7, comma 3, d. lgs. 153/1999).
L’esigenza di tutela sostanziale del patrimonio delle fondazioni, infatti, consentirebbe una lettura estensiva dell’art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 153/1999 anche all’ipotesi, non prevista, in cui la fondazione non si accinga a disporre di azioni della società conferitaria, ma, tramite quest’ultima, acquisti il controllo di una banca “terza”.
Si costituivano in giudizio, innanzi al T.A.R., sia la Consob che le controinteressate “Sparkasse” e “Fondazione di Bolzano” (nonché, ad adiuvandum o ad opponendum contrapposti comitati di soci di Civibank).
Consob, eccepiva la propria incompetenza ad indicare agli offerenti le autorizzazioni preliminari di cui munirsi in materie estranee alle proprie attribuzioni (qual è la supervisione bancaria); in secondo luogo, il potere di chiedere chiarimenti agli istanti non si estenderebbe oltre i profili relativi alla struttura dell’offerta; in terzo luogo, non sussisterebbe la necessità dell’autorizzazione preventiva del MEF di cui all’art. 7, comma 3, d. lgs. 153/1999, la quale – testualmente – è circoscritta agli atti di disposizione di partecipazioni bancarie intestate alle fondazioni.
Su posizioni convergenti si attestavano le controinteressate, “Sparkasse” e “Fondazione”, difendendo la determinazione impugnata. Nessuna rilevanza poteva avere la mancata “autorizzazione” del MEF perché la legge riguarda esclusivamente le fondazioni e non limita, né potrebbe limitare, la libertà di impresa e le iniziative di sviluppo di “Sparkasse”, al pari di tutte le s.p.a. bancarie europee.
Il T.A.R. Lazio, con ordinanza cautelare del 1° giugno 2022, ha rigettato la domanda di sospensione dell’autorizzazione della Consob.
Per il giudice amministrativo, innanzitutto, non sarebbe possibile ricondurre nell’ambito del controllo affidato a Consob il profilo relativo all’acquisibilità, da parte dell’offerente, di un’altra banca; in secondo luogo è sembrata non convincente l’interpretazione estensiva dell’art. 7, comma 3, d.lgs. n. 153/1999 non potendosi ritenere soggetta al controllo del MEF l’acquisizione di partecipazioni in altre banche da parte della società bancaria conferitaria.
In data 6 giugno 2022, la procedura di offerta pubblica di acquisto (Opa) si è conclusa con l’adesione della maggioranza dei soci di Civibank.
Infine, in data 14 luglio 2022, la Banca di Cividale ha rinunciato al ricorso al TAR.
Negli articoli indicati i diversi profili e posizioni sono esaminate dai due autori i quali hanno partecipato, su fronti contrapposti, alle vicende processuale descritte.