Con Comunicazione n. 0500843/22 del 7 dicembre 2022 la Consob ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di OPA obbligatoria.
In particolare, è stato posto un quesito alla Consob circa l’applicabilità della disciplina dell’opa obbligatoria ad un’operazione di aumento di capitale riservato di una società quotata, con ingresso di un nuovo socio di minoranza e contestuale stipula di un patto parasociale con il socio che detiene la maggioranza dei diritti di voto nell’emittente.
Le clausole parasociali, rilevanti ai sensi dell‘articolo 122 del TUF, disciplinano, tra l’altro, con riferimento alla governance dell’emittente: la composizione del CdA; i comitati endo-consiliari; taluni diritti di veto a favore del nuovo socio in CdA e in assemblea.
Sono, inoltre, disciplinati diritti di co-vendita e prima offerta, impegni di lock-up.
E’ stata, inoltre, pattuita, la concessione, a favore dell’investitore, di un’opzione di vendita e di un’opzione di acquisto (rispettivamente, “Put” e “Call”) sulle azioni dell’emittente, ai termini e condizioni previste dalle parti nel contratto di opzione.
Ad esito dell’aumento di capitale, il socio di maggioranza continuerà a detenere la maggioranza dei diritti di voto nella quotata (anche per effetto della maggiorazione del voto), mentre il nuovo socio deterrà almeno il 17% del relativo capitale sociale.
Al riguardo, la Consob ha concluso di poter confermare l’inapplicabilità della suddetta disciplina (ai sensi degli articoli 106 e 109 Tuf) all’operazione in questione, posto che, ad esito di tale aumento di capitale:
- nessun soggetto (diverso dal socio di controllo) acquisterà individualmente una partecipazione superiore al 30% del capitale;
- l’attuale socio di controllo continuerà a detenere la maggioranza assoluta dei diritti di voto esercitabili – le pattuizioni rilevanti non determinano un depotenziamento del controllo di diritto esercitato dal socio di maggioranza a fronte dei poteri concessi al nuovo investitore, non comportando una modifica rilevante degli assetti proprietari e di governance dell’emittente ai fini della disciplina opa.
Parimenti, la Commissione ha ritenuto irrilevanti le opzioni Put e Call, salvo che, in caso di esercizio della Call, gli assetti partecipativi della quotata dovessero risultare rilevanti ai fini della disciplina opa, ipotesi allo stato non prevedibile.