Con Comunicazione n. 0491672 del 4 novembre 2022 la Consob ha fornito alcuni chiarimenti circa l’applicabilità del regime di OPA obbligatoria.
Il caso si configura nei seguenti termini:
- la società emittente quotata ha già superato la soglia prevista dall’art. 106, comma 1-bis, TUF sul regime di OPA obbligatoria, a seguito di un’operazione di acquisto di azioni proprie ex art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti;
- il presidente della società ed altra società procedono all’acquisto di azioni della società emittente fino alla successiva soglia del 30% del capitale sociale
A fronte di tale situazione, la società chiede alla Consob se, a fronte del superamento del 25% del capitale sociale, sussista l’obbligo di OPA in capo del socio acquirente ai sensi del suddetto articolo 106, comma 1-bis, TUF.
Nel rispondere al quesito, la Consob conferma la sussistenza dell’obbligo di OPA in capo al socio acquirente.
Per la Commissione, non è idoneo a configurare un obbligo di OPA il superamento iniziale della soglia del 25% del capitale sociale. Tale superamento, infatti
- è conseguenza di un’operazione di acquisto di azioni proprie approvato con delibera assembleare adottata attraverso il sistema del c.d. whitewash previsto dal comma 2 dell’articolo 44-bis del Regolamento Emittenti;
- essendo la delibera approvata “anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci dell’emittente, presenti in assemblea, diversi dal socio o da soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10 per cento”, la stessa norma prevede che, ai fini dell’obbligo di opa, la partecipazione rilevante va calcolata comprendendo nel capitale sociale posto al denominatore le azioni proprie detenute dall’emittente.
Diversamente, nel successivo acquisto di azioni da parte del socio, che ha comportato il superamento della soglia del 25% del capitale sociale, le azioni proprie vanno incluse nel capitale sociale posto al denominatore.
L’acquisto delle azioni da parte del socio acquirente, ed il connesso superamento della soglia di cui all’articolo 106, comma 1-bis, TUF, risultano quindi rilevanti ai fini del sorgere dell’obbligo di OPA.