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Opa parziali: il criterio di riparto va scelto solo a chiusura dell’offerta

14 Gennaio 2014
Di cosa si parla in questo articolo
OPA

Con Comunicazione n. DCG/0082626 del 18 ottobre 2013 la Consob ha risposto ad una richiesta di parere avente ad oggetto le modalità di riparto nelle Opa parziali su quote di fondi immobiliari chiusi quotati alla luce del principio di parità di trattamento ex art. 103 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF).

Il quesito, presentato da un fondo comune d’investimento, concerne in particolare l’applicazione del principio di parità di trattamento tra gli aderenti all’Opa, nel caso in cui le adesioni all’offerta fossero risultate superiori alla quantità di strumenti finanziari oggetto dell’operazione.

Secondo la Consob, al fine di assicurare un’effettiva applicazione del principio di parità di trattamento, é opportuno che il criterio di riparto sia scelto dall’offerente solo a chiusura dell’offerta, avendo questi a disposizione, soltanto in quel momento, una chiara rappresentazione dei titoli complessivamente portati in adesione, del numero degli aderenti e delle quote da ciascuno apportate.

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OPA

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