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OPA: ultimi orientamenti Consob sulle esenzioni ex art. 106, comma 5, lett. b) ed e), TUF

21 Luglio 2012
Di cosa si parla in questo articolo

Con Comunicazione n. DCG/12058605 del 12 luglio 2012 la Consob ha risposto ad un quesito in ordine alla sussistenza delle esenzioni dall’obbligo di OPA previste dall’art. 106, comma 5, lett. b) e lett. e) del D.Lgs. 58/98 (TUF) e dall’art. 49, comma l, lett. c) e lett. g), del Regolamento Consob n. 11971 (Regolamento Emittenti).

Nel caso di specie la Commissione ha esaminato un’operazione riguardante l’azionariato di una società quotata “X”, e in particolare, la partecipazione riconducibile al gruppo facente capo alla holding “Y”, valutando, ai fini dell’eventuale sussistenza dell’obbligo di OPA, i seguenti elementi.

Innanzitutto, un’operazione di fusione con cui la holding Y effettua acquisti superiori al 5% nell’arco di 12 mesi, avendo eseguito, direttamente o indirettamente, altri acquisti anteriori alla fusione e nell’arco di dodici mesi che, sommati all’acquisto conseguente alla fusione, determinano il superamento della soglia del 5% di cui al combinato disposto costituito dall’art. 106, comma 3, lett. b) e art. 46 del Regolamento Emittenti.

In secondo luogo, i trasferimenti infragruppo delle partecipazioni nella società X detenute indirettamente dalla holding Y ad una subholding, al fine di accorpare in un’unica società del gruppo l’intera partecipazione nella società X superiore al 50% dei diritti di voto (e quindi superiore alla soglia del 30% rilevante per l’applicabilità dell’obbligo di OPA).

Nell’escludere nel caso di specie la sussistenza dell’obbligo di OPA, la Consob ha specificato come l’art. 106, comma 3, lett. b), il quale stabilisce che “l’obbligo di offerta consegue ad acquisiti superiori al 5% da parte di coloro che già detengono la partecipazione indicata nel comma l senza detenere la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria”, deve essere interpretato nel senso che assume rilevanza unicamente l’acquisto che comporta il superamento della soglia del 5%. Nel caso di specie, quindi, l’acquisto conseguente alla fusione; mentre gli acquisiti compiuti in precedenza rimangono un antefatto, un presupposto fattuale della fattispecie che determina il sorgere dell’obbligo di OPA, ossia l’acquisto superiore al 5%.

Ciò premesso, la Consob precisa tuttavia come, affinché la holding Y possa invocare l’esenzione dall’obbligo di OPA, sia necessario che l’assemblea della società X approvi la delibera di fusione con le maggioranze previste dall’art. 49, comma l, lett. g) (c.d. whitewash).

Per quanto attiene il secondo punto, la Commissione evidenzia come non siano di ostacolo, ai fini dell’esenzione ex art. 49, comma l, lett. c), Regolamento Emittenti, per successivi trasferimenti infragruppo, né la fusione approvata con il meccanismo del whitewash, né la circostanza che gli stessi trasferimenti infragruppo siano stati preceduti da acquisti.

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