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Open Insurance: definizione, rischi e opportunità nell’analisi IVASS

27 Maggio 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Il Segretario Generale IVASS, Stefano De Polis, è intervenuto lo scorso 19 maggio 2022 ad un convegno sul tema dell’Open Insurance.

Definizione di Open Insurance

L’Open Insurance può essere definito come un modello di condivisione di diversi operatori (imprese di assicurazione, banche, compagnie tech, etc.) con lo scopo di creare nuovi prodotti integrati che spaziano in diversi ambiti, dalla mobilità agli affitti e i rischi informatici.

I ruoli tradizionali e i campi di azione e conoscenza diventano quindi concetti obsoleti, a favore di un flusso che collega molteplici tipologie di servizi per migliorare, infine, l’esperienza utente.

Le opportunità

Le possibilità di una struttura di Open Insurance fanno riferimento all’opportunità di gestione e di scambio dei dati, prima di tutto per del cliente, mediante forme e strutture standardizzate o comunque con modelli interoperabili, affidabili e tempestivi.

Tale modello potrà facilitare la cooperazione tra i vari attori, migliorare l’efficienza del mercato mediante l’effetto rete e creare le condizioni per l’introduzione di nuovi prodotti e servizi.

L’integrazione tra tali strutture può essere fornita da soggetti terzi, anche non sottoposti a vigilanza.

La strategia per la finanza digitale portata avanti dalla Commissione europea riconosce che i sistemi digitali consentono previsioni più accurate e l’offerta di servizi finanziari personalizzati, con effetti benefici nei confronti dei consumatori.

Tuttavia, è necessaria un’armonizzazione a livello comunitario atta a garantire la correttezza e l’equità del mercato dei dati, con particolare attenzione ai diritti dei clienti.

Differenze con l’open banking e tutela della Privacy

Una difformità notevole dell’Open Insurance rispetto alla normativa dell’open banking riguarda la maggiore diversità e sensibilità dei dati rispetto ai servizi di pagamento disciplinati dalla Direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2).

Infatti, oltre ai dati relativi alle polizze sottoscritte e degli investimenti in prodotti assicurativi, deve essere valutato anche il possibile accesso ad informazioni riguardanti la salute dell’utente, le abitudini e i sinistri.

Con riferimento alla privacy, sottolinea De Polis, è indispensabile valutare l’adeguatezza del Regolamento UE/2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation) relativamente alle nuove tecnologie.

Il consumatore è l’effettivo titolare dei dati e sarà necessario renderlo correttamente consapevole dei vantaggi e dei rischi della loro elaborazione nei servizi di Open Insurance.

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