Con Ordinanza n. 23762 del 29 luglio 2022, la Cassazione si è espressa in merito alla corretta interpretazione ad una clausola in una polizza assicurativa relativa al risarcimento danni in conseguenza di fatti accidentali.
In particolare, evidenzia la Cassazione, la clausola inserita in un contratto di assicurazione sulla responsabilità civile, nella quale venga previsto l’obbligo per l’assicuratore di mantenere indenne l’assicurato dal risarcimento del danno dovuto in conseguenza di un fatto accidentale, non può essere interpretata in modo da escludere dalla copertura assicurativa i fatti colposi, in quanto tale interpretazione renderebbe nullo il contratto ai sensi dell’articolo 1895 c.p.c. per l’inesistenza del rischio.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello erroneamente aveva ritenuto che per “fatto accidentale” dovesse intendersi “un accadimento in alcun modo riferibile un comportamento colposo”; che nel caso di specie invece (allagamento di un deposito di antiquariato) era stato conseguenza di una non accurata manutenzione dei tubi di abduzione delle acque della fontana comunale, circostanza che, per la Corte d’Appello escludeva l’accidentalità e doveva essere ricompresa nella definizione di colpa.
Alla luce di quanto sopra esposto, evidenzia la Cassazione, l’interpretazione adottata dalla Corte d’appello ha violato:
- il criterio dell’interpretazione utile (art. 1367 c.c.), in quanto secondo tale interpretazione il contratto di assicurazione in oggetto non avrebbe potuto coprire nessun danno causato dall’assicurato colposamente;
- il criterio dell’interpretazione contro lo stipulatore (art. 1370 c.c.), in quanto nel caso in cui la clausola potesse essere interpretata come ambigua, anche solo per questo motivo si sarebbe dovuta interpretare in senso sfavorevole al predisponente.