L’OAM ha recentemente fornito dei chiarimenti riguardo ai propri poteri di controllo sugli operatori di criptovalute in Italia.
Secondo l’attuale normativa, l’OAM non ha il potere di controllare gli operatori di criptovalute per quanto riguarda la loro operatività nei confronti dei clienti o per garantire la conformità alle norme antiriciclaggio.
Tuttavia, l’OAM gestisce il Registro al quale gli operatori devono iscriversi per poter operare legalmente in Italia.
I requisiti richiesti per l’iscrizione al Registro dipendono dal tipo di soggetto richiedente: per le persone fisiche, è richiesta la cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea o di uno Stato diverso secondo le disposizioni del testo unico dell’immigrazione, e il domicilio nel territorio della Repubblica.
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, è richiesta la sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, una stabile organizzazione nel territorio della Repubblica.
L’OAM può richiedere informazioni solo riguardo ai requisiti di iscrizione al Registro degli operatori, ma non ha il potere di controllare le operazioni effettuate dagli stessi.
Gli operatori, invece, sono tenuti a trasmettere i dati relativi alla clientela e alle transazioni effettuate all’OAM, ma tale trasmissione non è ancora operativa in attesa del parere del Garante della Privacy.
Infine, l’OAM ha il potere di sospendere gli operatori dal Registro solo se violano l’obbligo di comunicare i dati trimestrali relativi alle operazioni effettuate dalla clientela, per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno.
In sintesi, l’OAM ha limitati poteri di controllo sugli operatori di criptovalute, ma gestisce il Registro al quale questi ultimi devono iscriversi per operare in Italia.