Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2020 il Provvedimento Banca d’Italia 4 febbraio 2020 recante disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409.
Il Provvedimento dà attuazione alle previsioni contenute nel decreto legislativo n. 90/2017 di recepimento della IV direttiva antiriciclaggio, che modifica il decreto legge n. 350/2001 e il decreto legislativo n. 231/2007.
Le presenti disposizioni entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Con riferimento ai rapporti continuativi già in essere, gli operatori si adeguano alle presenti disposizioni entro due mesi dalla data di entrata in vigore delle stesse.