La Seconda Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 8440 del 28 marzo 2024, si è pronunciata in tema di operazioni con parti correlate e trasparenza, nell’ambito di una operazione di disinvestimento in una società quotata.
La Corte, più nel dettaglio, ha accolto con rinvio il ricorso della Consob contro la decisione della Corte di appello che aveva giudicato regolare l’operazione di disinvestimento della partecipazione di una società quotata.
La Corte di merito aveva ritenuto l’operazione regolare poiché la “parte correlata” che aveva proposto l’operazione – ex socio e presidente della società che propone il disinvestimento delle proprie quote e vicepresidente esecutivo del “CdA” della società titolare delle quote – si era dimessa dal Consiglio di amministrazione solo pochi minuti prima della discussione e dell’approvazione della già avviata operazione di disinvestimento.
Secondo la Corte territoriale, in sostanza, tale repentina uscita non poteva più far ritenere che l’operazione fosse ancora con “parti correlate”.
Secondo la Corte di Cassazione, tuttavia, la Corte di merito avrebbe dovuto considerare la condotta del manager (e dovrà in sede di rinvio) conformemente alle regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, che devono essere osservate in una fase anteriore a quella della delibera dell’organo gestorio, ossia durante la fase istruttoria che precede ed è prodromica all’approvazione dell’operazione che compete al C.d.A. dell’ente emittente quotato in borsa.
Così, nel caso di specie, dopo che la parte correlata aveva proposto alla società, di cui era vicepresidente esecutivo, l’operazione di disinvestimento, la destinataria della proposta avrebbe dovuto immediatamente adottare le regole idonee ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale dell’operazione, ovvero:
- demandare al comitato appositamente costituito, composto da tre amministratori indipendenti, il compito di esprimere un motivato parere (non vincolante) sull’interesse della società all’operazione e sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- il vicepresidente esecutivo avrebbe dovuto assicurare che i componenti del comitato ricevessero, tempestivamente, e in ogni caso almeno tre giorni prima della riunione del consiglio, complete e adeguate informazioni in merito all’operazione di disinvestimento con parte correlata.