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Giurisprudenza

Operazioni con parti correlate e responsabilità dei sindaci

30 Agosto 2021

Andrea Galleano, Dottorando in Studi Giuridici Comparati ed Europei, Università di Trento

Cassazione Civile, Sez. II, 26 gennaio 2021, n. 1601 – Pres. Rel. Bellini

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Con la sentenza in esame, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto da un sindaco sanzionato dalla Consob per omessa vigilanza sul rispetto della legge e del Regolamento Consob 1722/2010 in materia di operazioni con parti correlate.

Nelle società quotate, evidenzia la Corte, sono conferiti ai sindaci determinati poteri in correlazione con il dovere ex art. 149, comma 1, lett. a) TUF di vigilare sulla osservanza della legge e dell’atto costitutivo, i quali devono intendersi quali “poteri/doveri” e non già come semplici “facoltà”. Ai sensi dell’art. 151 TUF, i sindaci possono infatti, anche individualmente, “procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate”.

Il Collegio ribadisce in particolare il proprio orientamento secondo il quale l’omessa vigilanza sul rispetto della disciplina delle operazioni con parti correlate costituisce mancato o incompiuto esercizio da parte del sindaco del suo individuale potere-dovere di richiedere all’organo gestorio informazioni in ordine alle operazioni in esame (cfr. Cass. n. 20438 del 2017; Cass. n. 20437 del 2017). La Corte esclude infatti che il sindaco possa ritenersi«titolare di un mero controllo ex post sulla attività dell’organo esecutivo e, in particolare, nelle operazioni con parti correlate […]. Siffatta interpretazione, oltre che errata, si pone in antitesi alla centralità dei compiti attribuiti a tale organo, nell’ambito del sistema dei controlli societari (art. 2391-bis c.c.; art. 4, comma 6, Regolamento Consob; art. 2429 c.c., comma 2; art. 153 TUF) al fine di assicurare (attraverso una adesione sostanziale alla ratiodel precetto) la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale, onde prevenire i rischi di fenomeni espropriativi posti in essere ai danni degli azionisti di minoranza».

Al riguardo, la S.C., sottolineando l’importanza del dovere di vigilanza e di controllo attribuito ai sindaci di società per azioni, evidenzia infine che «nelle società quotate in borsa, tale dovere si fa ancora più stringente, in vista della funzione di garanzia dell’equilibrio del mercato» (Cass., Sez. Un., n. 20934 del 2009; Cass. n. 6037 del 2016).

 

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