Con Comunicazione del 05 Agosto 2013 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dell’Autorità ha fornito alcuni chiarimenti relativamente alla corretta individuazione della seconda soglia di cui all’art. 16, comma 1, della legge n. 287/90 nei casi di costituzione di nuova impresa comune e di fusione.
Con la modifica apportata all’art. 16, comma 1, della legge n. 287/90 dal d.l. n. 1/2012, convertito in legge n. 27/2012, le soglie di fatturato al superamento delle quali sorge l’obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione non sono più alternative bensì cumulative.
Con la Comunicazione in oggetto l’Antitrust ha fornito un chiarimento interpretativo in merito all’individuazione del “fatturato realizzato a livello nazionale dall’impresa di cui è prevista l’acquisizione” (seconda soglia di fatturato di cui all’art. 16, comma 1), e, in particolare, alle ipotesi di costituzione da parte di più imprese di una nuova impresa comune (art. 5, comma 1, lett. c, legge n. 287/90) e alle ipotesi di fusione (art. 5, comma 1, lett. a, legge n. 287/90).