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Operazioni di cartolarizzazione immobiliare e PIR alternativi

28 Novembre 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 577 del 25 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in materia di ammissibilità nell’ambito dei PIR Alternativi degli strumenti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione immobiliare.

In particolare, evidenzia l’Agenzia delle Entrate, a partire dal 19 maggio 2020 è possibile costituire PIR Alternativi in ragione di quanto previsto dal comma 2­bis dell’art. 13­bis del Dl n. 124/2019.

L’obiettivo perseguito con la previsione del PIR Alternativo è quello di utilizzare il risparmio come risorsa finanziaria per investimenti illiquidi con lo scopo di provvedere alla raccolta di risorse, in termini di capitali, per il settore delle PMI non quotate.

Le novità introdotte con la normativa sui PIR Alternativi rispetto ai PIR ordinari riguardano la possibilità di inserire tra gli investimenti qualificati, oltre agli strumenti finanziari, anche fonti di finanziamento alternative alle banche, come ad esempio la concessione di prestiti e l’acquisizione dei crediti delle imprese.

Mediante l’investimento in titoli che provengano da operazioni di cartolarizzazione si persegue lo scopo di indirizzare le risorse finanziarie, immesse nei PIR Alternativi, verso imprese obiettivo della misura agevolativa attraverso fonti di finanziamento, ulteriori rispetto agli strumenti finanziari.

Nel caso di specie l’oggetto dell’investimento della società di cartolarizzazione immobiliare non è formato da crediti di imprese target, ma dai proventi che derivano dalla titolarità di beni immobili, beni mobili registrati e diritti reali immobiliari in capo alla medesima società di cartolarizzazione.

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ritiene che i titoli emessi da società di cartolarizzazione immobiliare, non rientrino nel campo di applicazione del comma 2­bis dell’art. 13­bis del Dl n.124/2019 e, quindi, possano essere inclusi nella quota libera del 30 per cento del valore complessivo del patrimonio investito nel PIR.

Vincoli per la costituzione dei PIR alternativi

Come noto, per la costituzione di un PIR Alternativo è necessario rispettare i seguenti vincoli di investimento:

  • per almeno i 2/3 dell’anno di durata del piano, almeno il 70% del valore complessivo del PIR deve essere investito, in via diretta o indiretta, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione;
  • gli strumenti finanziari, oggetto dell’investimento di cui sopra, dovranno essere emessi o stipulati con imprese fiscalmente residenti in Italia, con imprese residenti in Stati membri dell’Unione Europea o in Stati SEE, e comunque con una stabile organizzazione in Italia;
  • le imprese, oggetto degli investimenti, non devono essere quotate nei mercati regolamentati;
  • gli investimenti possono essere rappresentati anche da prestiti e crediti erogati alle predette imprese.
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