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Giurisprudenza

Operazioni di fusione e deducibilità da parte della controllante delle perdite della controllata

1 Marzo 2013

Corte di Giustizia UE, sez. IV, 21 febbraio 2013, C‑123/11

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza del 21 febbraio 2013, C‑123/11, la IV sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea i seguenti principi di diritto.

1) Gli articoli 49 TFUE e 54 TFUE non ostano, nelle circostanze del procedimento principale, ad una normativa nazionale che esclude che una società controllante, che procede ad una fusione con una società controllata stabilita nel territorio di un altro Stato membro e che ha cessato l’attività, abbia la possibilità di dedurre dal suo reddito imponibile le perdite subite da tale controllata negli esercizi fiscali anteriori alla fusione, quando invece detta normativa nazionale ammette tale possibilità se la fusione è realizzata con una controllata residente. Siffatta normativa nazionale è tuttavia incompatibile con il diritto dell’Unione se non consente alla società controllante di provare che la sua controllata non residente ha esaurito le possibilità di contabilizzare tali perdite e che non vi è la possibilità che queste ultime siano contabilizzate nel suo Stato di residenza a titolo di esercizi futuri, né dalla società stessa né da un terzo.

2) Le regole di calcolo delle perdite della controllata non residente ai fini del loro riporto da parte della società controllante residente, in un’operazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, non devono costituire una disparità di trattamento rispetto alle regole di calcolo che sarebbero applicabili se tale fusione fosse stata effettuata con una controllata residente.

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