1) L’articolo 58 e l’articolo 60, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, devono essere interpretati nel senso che ostano a che un utente di servizi di pagamento possa far valere la responsabilità del prestatore di tali servizi sulla base di un regime di responsabilità diverso da quello previsto da dette disposizioni qualora tale utente sia venuto meno al suo obbligo di notifica previsto al suddetto articolo 58.
2) L’articolo 58 e l’articolo 60, paragrafo 1, della direttiva 2007/64 devono essere interpretati nel senso che non ostano a che il fideiussore di un utente di servizi di pagamento invochi, a causa dell’inadempimento del prestatore di servizi di pagamento ai suoi obblighi connessi a un’operazione non autorizzata, la responsabilità civile di tale prestatore, beneficiario della fideiussione, per contestare l’importo del debito garantito, conformemente a un regime di responsabilità contrattuale di diritto comune.
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