Con decisione n. 21285 dell’11 ottobre 2021 il Collegio di coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ha formulato il seguente principio in materia di operazioni di pagamento effettuate attraverso l’utilizzo del mobile wallet.
L’utilizzo di un wallet affidato a un terzo gestore per l’esecuzione di operazioni di pagamento non esime l’intermediario, in qualità di prestatore di servizi di pagamento, dall’onere di fornire prova dell’autenticazione forte delle operazioni compiute. La prova non può limitarsi alla fase di c.d. tokenizzazione della carta nel wallet, ma deve riguardare anche la fase esecutiva delle singole operazioni, non potendosi ritenere implicito che le transazioni siano state correttamente autenticate dal fatto che le stesse risultino autorizzate o comunque dalla sola evidenza che siano state effettuate in modalità contactless.