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Operazioni di prestito titoli da parte di un fondo pensione: nuovi chiarimenti Covip

16 Febbraio 2015
Di cosa si parla in questo articolo

La Covip, in risposta ad uno specifico quesito, ha fornito chiarimenti circa la possibilità per un fondo pensione di effettuare direttamente operazioni di prestito titoli, e se detta attività di prestito titoli possa esporre lo stesso fondo alla violazione dell’art. 3 del D.M. 703/96, ovvero del divieto di effettuare vendite allo scoperto.

Sul punto la Covip ha richiamato l’art. 3, comma 2, lett.a) del DM Tesoro 703/1996, il quale consentiva ai fondi pensione di “effettuare operazioni di pronti contro termine che prevedano l’acquisto a pronti e la rivendita a termine ovvero la vendita a pronti ed il riacquisto a termine di strumenti finanziari ed il prestito titoli”.

Tale possibilità è ora confermata dall’art. 4, comma 2, lett. a) del DM Economia 166/2014, ai sensi del quale i fondi possono “effettuare operazioni di pronti contro termine ed il prestito titoli, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio”. Il DM Economia 166/2014 ha inoltre stabilito che le suddette operazioni possono essere realizzate all’interno di un sistema standardizzato, organizzato da un organismo riconosciuto di compensazione e garanzia ovvero concluse con controparti di primaria affidabilità, solidità e reputazione e sottoposte alla vigilanza di un’autorità pubblica.

Nel ritenere quindi ammissibile l’operatività di prestito titoli per un fondo pensione, la Covip ha precisato che, nel suo espletamento, devono essere considerati essenziali i seguenti elementi:

– la presenza di un “collaterale”, cioè di una garanzia costituita da titoli facilmente liquidabili o contante, in misura adeguata rispetto ai rischi dell’operazione e comunque non inferiore al valore di mercato dei titoli oggetto del prestito;

– il deposito di detto collaterale presso l’agente, con vincolo di segregazione o almeno di indisponibilità, il cui valore venga continuativamente monitorato al fine di verificarne tempo per tempo la congruità rispetto alle consistenze pattuite;

– la possibilità di richiamare in ogni momento i titoli oggetto di prestito o di risolvere il contratto, elemento necessario per escludere interferenze con l’attività del soggetto incaricato della gestione delle risorse del fondo;

– nel caso (o per la parte) in cui la garanzia sia costituita in contanti, particolare attenzione a che le scelte relative alle modalità di reinvestimento di detta liquidità presentino carattere prudenziale, al fine di contenere i relativi rischi, dovendosi escludere per tale strada la ricerca di extra rendimenti.

Per quanto attiene il divieto di vendite allo scoperto, confermato nell’art. 4, comma 6, del citato DM 166/2014, la Covip ha evidenziato come non si possa qualificare vendita allo scoperto quella relativa a titoli sui quali l’investitore ha la facoltà, sulla base di apposite disposizioni contrattuali, di richiamare gli strumenti finanziari precedentemente dati a prestito entro la data di regolamento della vendita medesima.

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