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Giurisprudenza

Operazioni soggettivamente inesistenti e condizioni per la deducibilità dei costi

2 Febbraio 2021

Natascia Ubaldino

Cassazione Civile, Sez. V, 16 ottobre 2020, n. 22459 – Pres. Cristiano, Rel. Chiesi

Di cosa si parla in questo articolo

In tema di imposte sui redditi, sono deducibili i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti (inserite, o meno, in una «frode carosello»), per il solo fatto che siano stati sostenuti, anche nell’ipotesi in cui l’acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che si tratti di costi in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità oppure di costi relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo.

Il principio espresso dall’ordinanza n. 22459 del 2020 appare in linea di continuità con le più recenti pronunce della Corte di Cassazione evocate dallo stesso Collegio (cfr., Cass., Sez. 5, 24.7.2018, n. 19617, Cass., Sez. 6-5, 6.7.2018, n. 17788)

Nel caso di specie, il contribuente veniva raggiunto da un avviso di accertamento per indebita detrazione ai fini IVA, relativo ai periodi di imposta 2003 e 2004, nonché ai fini IRPEF e IRAP relativamente a costi indeducibili per l’anno 2003, a seguito della contestazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della partecipazione ad una «frode carosello» nella compravendita di autovetture dall’estero, avvenuta mediante la fatturazione di operazioni soggettivamente inesistenti.

Dopo un primo accoglimento dei ricorsi riuniti in Commissione Provinciale, il contribuente soccombeva in appello, in quanto gli atti, a parer della CTR, erano stati congruamente motivati.

Proponeva dunque ricorso per la cassazione della pronuncia della Commissione Tributaria Regionale lamentando, per quanto di interesse, violazione dell’articolo 14, comma 4-bis della l. 24 dicembre 1993 n. 537, come novellato dall’art.8 del d.l. 2 marzo 2012 n. 16, per avere il giudice di seconde cure, aderendo alla prospettazione dell’Ufficio, ritenuto ex se non deducibili i costi sostenuti in relazione alle operazioni soggettivamente inesistente,

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il predetto motivo di ricorso e ribadito come in ragione del menzionato articolo 14, comma 4-bis, della l. 537/1993, come sostituito dall’articolo 8, comma primo, del d.l. 2 marzo 2012 n. 16, (applicabile al caso di specie in quanto jus superveniens con efficacia retroattiva in bonam partem.), i costi sostenuti in relazione ad operazioni soggettivamente inesistenti devono giudicarsi deducibiliindipendentemente dalla conoscibilità della finalità fraudolenta dell’operazione, salvo che risultino in contrasto con i principidi effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinatezza, o che afferiscano a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di delitto non colposo.

Al riguardo, nessuna specifica indagine era stata svolta dal giudice in sede di appello: pertanto, la sentenza è stata cassata e rinviata al giudice di merito per una nuova valutazione sulla base dei principi contenuti nella ordinanza in analisi.

 

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