Con la sentenza in esame la Suprema Corte ha chiarito come, nell’ambito di operazioni soggettivamente inesistenti, “l’Amministrazione ha il dovere di provare soltanto l’oggettiva fittizietà del fornitore, oltre che la consapevolezza del destinatario di essere parte di un’evasione, anche in via presuntiva in quanto avrebbe dovuto conoscere l’inesistenza del contraente, dovendo poi provare il contribuente di aver rispettato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo ragionevolezza e proporzionalità, essendo irrilevante la regolare contabilità, la regolarità dei pagamenti, e anche la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi”.
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