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Giurisprudenza

Operazioni soggettivamente inesistenti: la prova dell’Amministrazione è limitata alla conoscibilità della frode

26 Giugno 2019

Manfredi Sclopis,Trainee presso Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners

Cassazione Civile, Sez. V, 24 gennaio 2019, n. 1991 – Pres. Bruschetta, Rel. Gori

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza in esame la Suprema Corte ha chiarito come, nell’ambito di operazioni soggettivamente inesistenti, “l’Amministrazione ha il dovere di provare soltanto l’oggettiva fittizietà del fornitore, oltre che la consapevolezza del destinatario di essere parte di un’evasione, anche in via presuntiva in quanto avrebbe dovuto conoscere l’inesistenza del contraente, dovendo poi provare il contribuente di aver rispettato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo ragionevolezza e proporzionalità, essendo irrilevante la regolare contabilità, la regolarità dei pagamenti, e anche la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi”.

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