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Operazioni sospette: in Gazzetta Ufficiale gli indicatori di anomalia UIF

26 Maggio 2023
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2023 il Provvedimento 12 maggio 2023 del direttore dell’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) di emanazione dei nuovi indicatori di anomalia per l’individuazione delle operazioni sospette a fini antiriciclaggio.

Gli indicatori di anomalia dell’UIF, conformemente all’articolo 6, comma 4, e) del Decreto Antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007), si applicano a tutti i soggetti obbligati a collaborare attivamente nella rilevazione di operazioni sospette.

Il provvedimento stabilisce 34 indicatori di anomalia, compresi esempi specifici, riguardanti:

  • il comportamento o le caratteristiche del soggetto coinvolto nelle operazioni;
  • le caratteristiche e la configurazione delle operazioni, anche nei settori di attività specifici;
  • le operazioni potenzialmente connesse al finanziamento del terrorismo e ai programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.

I destinatari individuano gli indicatori rilevanti in base alla loro attività specifica. Per ciascun indicatore, si scelgono anche i sotto-indicatori correlati all’interno della stessa attività. Durante le valutazioni svolte nel contesto degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette, i destinatari considerano gli indicatori e i sotto-indicatori selezionati.

Ai fini del sospetto, le fattispecie individuate negli indicatori e sotto-indicatori rilevano se non giustificate da specifiche esigenze del soggetto cui è riferibile l’operatività o da altri ragionevoli motivi.

Gli indicatori di comportamenti insoliti dell’UIF non devono essere considerati esaustivi o vincolanti.

I soggetti obbligati devono infatti valutare ulteriori comportamenti che, anche se non previsti da tali indicatori, presentano effettivamente profili sospetti.

Le situazioni identificate in tali indicatori devono inoltre essere valutate alla luce di eventuali giustificazioni.

Novità dei presenti indicatori di anomalia sono connesse:

  • al coinvolgimento di persone politicamente esposte (PEP);
  • al coinvolgimento di enti pubblici o con finalità pubbliche;
  • alle transazioni con crypto-asset;
  • al crowdfunding;
  • al peer-to-peer lending.

I nuovi indicatori UIF entreranno in vigore il 1° gennaio 2024. Dalla stessa data, non saranno più applicabili i precedenti indicatori e schemi di anomalia emessi dall’UIF e individuati all’articolo 7 del presente provvedimento.

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