Secondo quanto previsto dall’articolo IA.2.1.10 delle suddette Istruzioni l’emittente, in caso di operazione straordinaria sul capitale sociale, deve comunicare al mercato i termini dell’operazione entro il terzo giorno di mercato aperto precedente all’avvio della stessa.
Tale tempistica di comunicazione, più stringente rispetto al precedente regime, è stata introdotta nel 2016 nell’ambito delle modifiche per disciplinare le operazioni di aumento di capitale in opzione “fortemente diluitive”.
Le presenti modifiche sono volte a garantire maggior flessibilità agli emittenti in caso di aumenti di capitale non “fortemente diluitivi”.
In tal senso, viene concesso all’emittente di limitarsi a comunicare al mercato entro il termine sopraindicato la sola tempistica dell’operazione, posticipando la definizione e comunicazione delle condizioni definitive dell’aumento di capitale.
Tale deroga viene concessa a condizione che:
a) nell’ambito della prima comunicazione al mercato, l’emittente dichiari che le condizioni definitive dell’aumento saranno in ogni caso tali da non rendere l’operazione “fortemente diluitiva”; e
b) le condizioni definitive dell’aumento siano poi definite e comunicate al mercato, al più tardi, entro le ore 7.29 del giorno di mercato aperto precedente l’avvio dell’operazione.