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Attualità

La Opinion dell’EBA sull’applicabilità della Direttiva antiriciclaggio alle piattaforme di scambio di valute virtuali

14 Settembre 2016

Antonella Santoro, Studio Legale Bonora e Associati

Di cosa si parla in questo articolo

L’11 agosto scorso la European Banking Authority (“EBA”) ha pubblicato una opinion sulla proposta di Direttiva della Commissione Europea [COM (2016) 450] del 5 luglio 2016 di estendere l’ambito di applicazione della Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini antiriciclaggio o finanziamento del terrorismo (“AMLD4”) anche alle piattaforme di scambio di valute virtuali (“VV”) ed ai prestatori di servizi di portafoglio digitale (“CWPs”) (cfr. contenuti correlati).

Quest’ultima opinion fa seguito a quella “on virtual currencies”, rilasciata nel luglio 2014 (EBA/Op/2014/08) ed indirizzata ai legislatori ed alle autorità di vigilanza degli Stati membri, nella quale l’EBA sintetizzava le caratteristiche delle valute virtuali, ne illustrava i potenziali vantaggi ed individuava numerosi profili di rischio rilevanti per gli utilizzatori (consumatori, investitori e merchant), per i partecipanti al mercato, per gli intermediari e le autorità di regolamentazione, oltre che per l’integrità e la stabilità del sistema finanziario e del sistema dei pagamenti.

Nella opinion del luglio 2014, l’EBA evidenziava la necessità di definire, nel lungo periodo, un quadro normativo armonizzato, che riservi l’operatività in VV a soggetti autorizzati e definisca, tra l’altro, requisiti in materia di capitale e governance dei partecipanti al mercato e segregazione dei conti della clientela.

Nel breve periodo, l’EBA segnalava, invece, l’urgenza di mitigare i rischi derivanti dall’interazione tra gli schemi di VV e i servizi finanziari regolamentati e, pertanto, invitava le Autorità nazionali di vigilanza a scoraggiare gli intermediari dall’acquistare, detenere o vendere VV.

Con questa seconda opinion – indirizzata alla Commissione, al Parlamento e al Consiglio dell’Unione europea – l’EBA ha accolto favorevolmente la proposta della Commissione Europea di estendere l’ambito di applicazione della AMLD4 anche alle piattaforme di scambio di VV ed ai CWPs considerando tale scelta un importante passo avanti per mitigare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo connessi con l’uso delle VV.

Al contempo, l’EBA ha formulato una serie di proposte che i legislatori europei dovranno prendere in considerazione prima di approvare il testo definitivo della direttiva che modificherà la AMLD4.

In primo luogo, l’EBA si è soffermata sulla proposta della Commissione di anticipare il termine di recepimento della AMLD4, dal 26 giugno al 1° gennaio 2017, termine quest’ultimo entro il quale – stando all’attuale tenore dell’art. 3 della proposta di direttiva – gli Stati membri dovrebbero anche recepire le modifiche alla AMLD4 oggetto della proposta di cui si è detto.

A parere dell’EBA la scelta di anticipare la data di recepimento della AMLD4 e della direttiva che la modifica rischia di aggravare la già notevole incertezza giuridica esistente sia per le autorità nazionali e sia per i soggetti obbligati e crea significative pressioni, atteso che agli Stati membri e alle autorità competenti, sarà richiesto di creare e attuare un regime di licenza o di autorizzazione e di definire un regime di vigilanza su i soggetti che finora sono stati al di fuori dell’ambito di applicazione della AMLD4.

Ciò considerato, l’EBA ha dunque proposto di allineare il termine di recepimento di queste nuove modifiche almeno all’attuale termine di recepimento della AMLD4 e, dunque, al 26 giugno 2017.

In secondo luogo, l’EBA ha rilevato il rischio che consumatori e partecipanti al mercato non comprendano che l’estensione dell’ambito di applicazione della AMLD4 alle VV e dei CWPs non salvaguarda gli utenti dagli altri rischi, pure rilevati nella opinion del 2014, e ha, pertanto, suggerito di valutare ulteriori azioni al fine di ben chiarire lo “status” delle VV e dei CWPs.

Ancora, con riferimento alla proposta di modifica della AMLD4, l’EBA – considerato che alle VV e ai CWPs non si applicherà il regime di passaportazione in quanto soggetti “non finanziari” – ha rilevato la necessità di apportare ulteriori modifiche alla proposta di direttiva, al fine di garantire che le autorità degli Stati membri competenti a vigilare sulle VV e sui CWPs dispongano di un “gateway” per lo scambio di informazioni. Peraltro, su questa questione – di portata più ampia rispetto alle modifiche proposte in relazione alle VV ed ai CWPs – l’EBA ha anticipato il rilascio di una specifica opinion destinata ai legislatori europei.

In aggiunta a quanto precede, l’EBA ha rilevato che la possibilità – prevista nella proposta di direttiva di cui si è detto – di lasciare ai singoli Stati Membri la scelta di assoggettare le VV e i CWPs ad un regime di licenza o di registrazione, rischia di minare lo scopo della AMLD4 e delle sue modifiche ed ha, pertanto, richiesto ai legislatori europei di decidere quale tra i due regimi sia più adatto a realizzare lo scopo della direttiva e, ove ciò non sia possibile, di chiarire almeno le caratteristiche minime dei regimi di licenza o registrazione nazionali.

Infine, con l’opinion in commento, l’EBA ha colto l’occasione per esprimere il suo parere favorevole sulla scelta della Commissione di non estendere per il momento l’ambito di applicazione della Direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (meglio nota come “PSD2”) alle VV ed ai CWPs.

Su tale questione, infatti, la Commissione era stata chiamata dai co-legislatori a compiere una valutazione globale ed approfondita e, sulla base di tale valutazione, proporre, se del caso, una revisione della normativa UE in materia di pagamenti, comprese la direttiva sui conti di pagamento, la PSD2 e la direttiva sulla moneta elettronica.

Ad avviso dell’EBA, l’attuale disciplina sui servizi di pagamento non è idonea a mitigare tutti i rischi derivanti dall’utilizzo delle VV. Alla luce di questa considerazione, l’Autorità europea suggerisce di valutare un regime di regolamentazione specifico.

In questa prospettiva, l’EBA auspica che i legislatori europei avviino quanto prima un’analisi completa al fine di individuare il regime più adatto per le transazioni in VV.

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