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Attualità

Opinion EBA sulle cartolarizzazioni di NPE: proposte di modifica a CRR e Securitisation Regulation

8 Novembre 2019

Gregorio Consoli e Salvatore Sardo, Chiomenti

Di cosa si parla in questo articolo

1. Introduzione

Con Opinion del 23 ottobre 2019, la European Banking Authority (“EBA”) ha suggerito alla Commissione europea di adottare alcune modifiche alla disciplina avente ad oggetto il trattamento regolamentare delle esposizioni non performing (non performing exposures – “NPE”) con lo scopo di rimuovere gli ostacoli normativi attualmente esistenti all’impiego delle cartolarizzazioni di crediti di tale tipologia.

Il documento, predisposto nel contesto del Piano d’azione del Consiglio e avente la finalità di incentivare la riduzione dell’accumulo dei crediti deteriorati nei bilanci delle banche europee, suggerisce, in particolare, la revisione di alcune previsioni del Regolamento CRR (Regolamento (UE) n. 575/2013) e del Regolamento Securitisation (Regolamento (UE) 2017/2401). Tali proposte hanno la finalità di allineare talune norme, contenute nei due provvedimenti, alla particolare natura delle esposizioni non-performing[1].

2. Background

Come dimostrato degli interventi degli ultimi anni, una delle priorità della vigilanza bancaria comunitaria è quella di migliorare la qualità degli attivi delle banche europee. La BCE si è concentrata su tale aspetto sin dal 2014, seguendo due direttrici: l’esame della qualità degli attivi e le prove di stress.

Il focus dell’autorità di vigilanza comunitaria sulla tematica degli NPE è stato confermato dalla pubblicazione nel 2017 di linee guida[2], poi oggetto di successivo aggiornamento[3], finalizzate ad individuare un insieme di migliori prassi e di condividere uno schema comune per l’individuazione, la misurazione, la gestione e la cancellazione degli NPL .

Al fine di incentivare la riduzione delle NPE dai bilanci bancari, sempre nel 2017, il Consiglio ECOFIN ha concordato con altre istituzioni europee un Piano d’azione per la riduzione dei crediti deteriorati in Europa.

In linea con l’Action plan dell’ECOFIN, è stato adottato il Regolamento (UE) 2019/630 di modifica del CRR con riguardo all’introduzione di obblighi di copertura minima delle perdite connesse alle esposizioni non performing.

Il Regolamento, inizialmente incluso nel pacchetto di riforme presentato dalla Commissione europea nel marzo 2018, istituisce un limite prudenziale all’accumulazione di NPL da parte delle banche europee, comprese quelle attive sul mercato secondario, imponendo loro di operare talune deduzioni dai fondi propri nel caso in cui gli NPE in portafoglio non siano sufficientemente coperti dagli accantonamenti o da altre rettifiche.

Nonostante le iniziative messe in campo, tra cui rientra anche il Regolamento Securitisation, l’EBA osserva come il processo di riduzione degli NPE dai bilanci bancari non proceda secondo le aspettative dei policymaker e degli operatori di mercato e questo, secondo l’Autorità, è da ascriversi ai vincoli regolamentari presenti nel quadro normativo attuale.

3. Obblighi di retention

Tra tali vincoli, EBA individua, in primis, la modalità applicative dell’obbligo di retention[4] nelle operazioni di cartolarizzazione di NPE.

Come noto, il Regolamento Securitisation impone al “cedente”, allo “sponsor” o al “prestatore originale” di mantenere un interesse economico minimo nell’operazione di cartolarizzazione non inferiore al 5% del valore nominale delle esposizioni sottostanti o delle posizioni verso la cartolarizzazione, calcolato sul valore nominale dei crediti cartolarizzati[5].

Considerato che, nella prassi, il prezzo di acquisto dei portafogli di NPE è pari al valore nominale del credito ridotto di una percentuale che costituisce la componente di sconto finanziario, l’interesse economico ritenuto sul valore nominale degli NPE – come prescritto dal Regolamento Securitisation -e non sul prezzo di acquisto (non considerando, dunque, lo sconto finanziario), risulta superiore a quello necessario a soddisfare il requisito di retention imposto dalla normativa.

Per tale ragione, l’EBA invita la Commissione a modificare il Regolamento Securitisation al fine di tenere conto dello sconto finanziario applicato dal cessionario sul prezzo di acquisto dei crediti nel calcolo dell’interesse economico ritenuto.

Un’ulteriore modifica al Regolamento Securitisation incoraggiata dall’EBA riguarda l’inclusione del servicer nel novero dei soggetti che possono assolvere ai menzionati obblighi di retention.

Nella prassi delle cartolarizzazioni di NPE, a differenza di quanto avviene nelle cartolarizzazioni di crediti performing, il soggetto incaricato dello svolgimento dei servizi di cassa e di pagamento nonché del recupero dei crediti è di norma un soggetto terzo che, oltre a ricoprire il ruolo di agente della cartolarizzazione, partecipa di frequente all’investimento nell’operazione mediante sottoscrizione di parte dei titoli mezzanine e junior emessi dalla società veicolo.

Nelle cartolarizzazioni di crediti performing, l’interesse prevalente è spesso quello del cedente che, nella maggioranza dei casi, è anche il soggetto che ha originato i rapporti da cui derivano i crediti. In tale caso, l’interesse del cedente è fisiologicamente allineato a quello degli investitori poiché, al pari di questi ultimi, quest’ultimo ha interesse affinché i crediti ceduti continuino a performare in maniera analoga a quanto facevano prima di essere cartolarizzati.

Invece, come anticipato, il successo delle operazioni aventi ad oggetto crediti non performing è fortemente correlato alla capacità dell’attività di workout del servicer di generare flussi (mediante inter alia la predisposizione di un business plan accurato) pertanto, a differenza delle cartolarizzazioni performing, il soggetto che gestisce l’attività di workout potrebbe essere quello con l’interesse più allineato a quello degli investitori. Per tale ragione, inserire il servicer tra i soggetti che possono mantenere un interesse economico nell’operazione rappresenterebbe, secondo EBA, la scelta regolamentare più efficiente.

4. Obblighi di due diligence

Un’ulteriore modifica al Regolamento Securitisation, suggerita dall’EBA, riguarda gli obblighi di due diligence, con particolare riferimento alla previsione che obbliga il cedente, il promotore e il prestatore originario ad applicare alle esposizioni da cartolarizzare gli stessi criteri – solidi e ben definiti – per la concessione di crediti che applicano alle esposizioni non cartolarizzate e i soggetti che acquistano i crediti, da un terzo prima di cartolarizzarli, a verificare che il soggetto che ha costituito le obbligazioni o le potenziali obbligazioni da cartolarizzare abbia applicato a queste ultime gli stessi criteri – solidi e ben definiti – per la concessione di crediti che applicano alle esposizioni non cartolarizzate.

L’EBA propone alla Commissione di introdurre nel Regolamento Securitisation uno specifico trattamento per gli NPE anche con riferimento a tale profilo.

5. Modifiche al CRR

Per quanto riguarda il trattamento degli NPE nell’ambito del CRR, l’EBA osserva che i principali metodi interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito (Internal Rating Based Approach, c.d. SEC-IRBA, e Standardised Approach, c.d. SEC-SA) previsti dal richiamato regolamento conducono all’applicazione di fattori di ponderazione sproporzionatamente elevati sulle posizioni verso la cartolarizzazione di NPE. Tali fattori, peraltro, non tengono conto delle peculiarità di tali operazioni, tra cui, in primis, lo sconto finanziario sul valore nominale dei crediti applicato in sede di cessione.

Al fine di evitare una sovrastima del rischio effettivo incorporato nel portafoglio e assunto dall’investitore, l’EBA suggerisce, pertanto, di ricalibrare il trattamento regolamentare attualmente previsto dal CRR per le cartolarizzazioni di NPE sostituendo il c.d. gross book value approach con un approccio basato sui valori contabili netti.

Inoltre, in caso di impiego del metodo standardizzato (SEC-SA) per la determinazione dei requisiti patrimoniali, l’EBA propone di rivedere il CRR al fine di prevedere la possibilità per i titolari di una posizione senior verso una cartolarizzazione di NPE di applicare al valore della posizione un risk weight pari al 100% qualora l’originator abbia applicato lo stesso fattore di ponderazione del rischio alle esposizioni sottostanti prima di realizzazione la cartolarizzazione ai sensi dell’articolo 127 del CRR.

 

 


[1] L’Opinion mette in luce le seguenti principali differenze tra operazioni aventi ad oggetto crediti “performing” e quelle aventi ad oggetto crediti “non performing”:

  Cartolarizzazioni performing Cartolarizzazioni non performing
Profilo di rischio L’obiettivo principale dell’operazione consiste nel fornire liquidità all’originator. L’operazione è strutturata allo scopo di ottenere la rimozione delle le esposizioni dal bilancio della banca.
Servicing “servicer passivo”: l’originator tipicamente mantiene il ruolo di servicer “servicer attivo”: il servicer è di norma un soggetto terzo e indipendente
Principale rischio dei portatori dei titoli Rischio di credito delle esposizioni cartolarizzate Insufficienza dei flussi di cassa derivanti dall’attività di workout
Disciplina applicabile Securitisation Regulation Securitisation Regulation

[2] Il documento ha un preciso ambito di applicazione: (i) enti creditizi (come definiti dal CRR) significativi (dunque sottoposti a vigilanza diretta del MVU) e in particolare agli enti creditizi con livelli elevati di crediti deteriorati; e (ii) alle esposizioni deteriorate (non performing exposures, NPE). In linea con l’approccio della BCE, anche la Banca d’Italia ha pubblicato in data 29 settembre 2017 le “Linee guida per le banche Less Significant italiane in materia di gestione dei crediti deteriorati” cfr.http://www.dirittobancario.it/approfondimenti/npl/linee-guida-le-banche-less-significant-italiane-materia-di-gestione-dei-crediti-deteriorati.

[3] https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/guidance_on_npl.it.pdf

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.npl_addendum_201803.it.pdf

[4] La c.d. retention rule ha lo scopo di favorire l’allineamento degli interessi di originator, sponsor o prestatore originario agli interessi degli investitori nella cartolarizzazione (c.d. “skin in the game”).

[5] Le previsioni introdotte con il Securitisation Regulation hanno ricalcato, in larga parte immutate, quelle contenute nella previgente disciplina.

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