La Cassazione, con ordinanza del 4 dicembre 2023, n. 33790 (Pres. De Stefano, Rel. Gianniti), affronta il problema relativo al combinato disposto di cui all’art. 7 della L. 24 dicembre 1969, n. 990, e all’art. 1901, co. 2., C.c. relativo alla disciplina del termine di tolleranza di quindici giorni per il mancato pagamento del premio assicurativo e l’opponibilità ai terzi danneggiati della sospensione della polizza.
Nel caso di specie, a seguito di un sinistro stradale, i fratelli della vittima chiedono risarcimento per il danno patrimoniale e non patrimoniale ai giudici di merito.
In primo grado, il Tribunale dichiara la responsabilità del conducente dell’autovettura e lo condanna, insieme alla compagnia assicurativa, al risarcimento dei danni; i Giudici di Appello, viceversa, escludono la responsabilità della compagnia assicurativa in quanto il pagamento del premio assicurativo viene reputato tardivo perché avvenuto nel medesimo giorno dell’incidente ma oltre i quindici giorni di tolleranza.
La Suprema Corte cassa la sentenza impugnata nella parte in cui aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva della compagnia assicurativa e, conseguentemente, condannato per il sinistro esclusivamente il responsabile civile.
La Corte, sul mancato pagamento del premio, ribadisce che all’inadempimento iniziale dell’assicurato si ricollega, ai sensi dell’art. 1901, c. 1, la sospensione della copertura assicurativa da cui discende la non opponibilità al terzo danneggiato per il mancato pagamento della polizza.
Viceversa, nel caso in cui l’inadempimento avvenga durante il corso del rapporto assicurativo, ai sensi dell’art. 1901, c. 2, si ricollega, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza della seconda rata, la sospensione della copertura assicurativa che, però, è opponibile ai terzi danneggiati come espressamente previsto dall’art. 7 della L. 990/1969.
Alla luce di ciò, il meccanismo di tutela del terzo danneggiato, di cui il combinato disposto dei sopracitati articoli, opera soltanto nell’ipotesi di mancato pagamento del premio iniziale e non anche nel caso di mancato pagamento dei premi successivi al primo.