In sede di accertamento dello stato passivo, ai fini della decisione circa l’opponibilità al fallimento di un credito documentato con scrittura privata non di data certa, mediante la quale voglia darsi la prova del momento in cui il negozio è stato concluso, il giudice di merito, ove sia dedotto un fatto diverso da quelli tipizzati nell’art. 2704 c.c., ha il compito di valutarne, caso per caso, la sussistenza e la idoneità a stabilire la certezza della data del documento, con il limite del carattere obiettivo del fatto, il quale non deve essere riconducibile al soggetto che lo invoca e deve essere, altresì, sottratto alla sua disponibilità (Cass. 18938/2016).
Nel caso di specie il ricorrente si proponeva di dare prova, attraverso l’utilizzo delle proprie scritture contabili, non dell’entità del credito vantato nei confronti del socio della s.n.c. fallita, bensì di un fatto storico (l’avvenuta erogazione delle somme mutuate), da cui potere inferire, in maniera oggettiva, l’anteriorità del finanziamento concesso rispetto alla dichiarazione di fallimento del socio.
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente, a pena di decadenza ex art. 99, secondo comma, n. 4), L.F., deve soltanto indicare specificatamente i documenti di cui intende avvalersi già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicché, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito (Cass. 12549/2017).